Art. 3
Il  numero  dei  posti complessivamente riservati ai medici militari,
alla  polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti da Paesi in
via   di  sviluppo,  risultati  idonei  alle  prove  concorsuali  per
l'ammissione  alle  scuole  di  specializzazione mediche e' stabilito
nella medesima tabella allegata.