Art. 4 Entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome in cui insistono le strutture formative.