Art. 4
Entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando
la  utilizzazione  ed  il  rispetto  delle graduatorie risultanti dai
concorsi  per  l'ammissione  alle scuole, possono essere ammessi alle
scuole  stesse  medici  in  eccedenza  rispetto  alle borse di studio
finanziate  dallo  Stato,  ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite  dalle  Universita',  per  far fronte ad esigenze formative
specifiche  evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome in
cui insistono le strutture formative.