Art. 5
Le  borse  di  studio  direttamente  finanziate  dalle Regioni, fermo
restando  l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti
dai  concorsi  per  l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in
soprannumero   rispetto   ai  fabbisogni  complessivi  delle  singole
specializzazioni.