Art. 6
Il  personale  medico di ruolo, privo di specializzazione in servizio
in   unita'   operative  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  in  via
prioritaria  di  anestesia,  di anestesia e rianimazione, radiologia,
radioterapia,  radiodiagnostica  e  medicina  nucleare  di  strutture
sanitarie  diverse  da  quelle  inserite  nella  rete formativa delle
predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in
soprannumero  alla  rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento
del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacita'
recettiva della scuola stessa.