Art. 7
Il  personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio
nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa delle scuole
di   specializzazione,   delle   aziende  ospedaliere,  delle  unita'
sanitarie  locali  e  degli  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico,  degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del
D.Lgs.  n.  502 e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di
specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei
limiti  e con le modalita' stabiliti , per ogni disciplina, di intesa
tra   le  Universita'  e  le  Regioni  salvaguardando,  comunque,  la
funzionalita'  dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di
appartenenza  e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che
concorre alla formazione.