Art. 9 Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91. Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2001 p. IL MINISTRO: Sica