Art. 9
Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Universita'
si  provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all'art.
2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91.
Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2001

                                                 p. IL MINISTRO: Sica