Art. 2. 1. Le societa' titolari di A.I.C. che prevedono di non essere in grado di assicurare la regolare fornitura delle proprie specialita' medicinali sono tenute a dare comunicazione anticipata di almeno sei mesi, specificandone le motivazioni, la causa e il periodo presumibile di durata dell'interruzione della produzione e della distribuzione delle stesse. 2. In caso di mancata reperibilita' nel mercato di una determinata specialita' medicinale, la relativa comunicazione deve essere formulata dal competente ufficio dell'assessorato alla sanita' interessato, dopo aver eseguito un appropriato accertamento del numero di segnalazioni formulate tramite le strutture sanitarie del proprio territorio. 3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono inoltrate, anche a mezzo fax (0659943684), al Ministero della sanita' - Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio V.