Art. 5. 1. Una volta accertato lo stato di carenza di una specialita' medicinale e identificatane l'entita', il Ministero individua e formula le azioni da attuare prontamente potendo consentire, tra l'altro, agli assessorati alla sanita' temporanea autorizzazione con specifiche indicazioni per l'acquisto della specialita' medicinale mancante o di analoga specialita' medicinale reperibile nei mercati esteri che risultano forniti. 2. Le societa' interessate sono tenute a comunicare al Ministero della sanita' la ripresa della regolare distribuzione della specialita' carente al fine di consentire l'emanazione di ulteriori disposizioni agli assessorati alla sanita' in merito alla cessazione delle procedure di fornitura della stessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore con decorrenza immediata. Roma, 11 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi