Art. 5.
  1. Una  volta  accertato  lo  stato  di  carenza di una specialita'
medicinale  e  identificatane  l'entita',  il  Ministero  individua e
formula  le  azioni  da  attuare  prontamente potendo consentire, tra
l'altro,  agli assessorati alla sanita' temporanea autorizzazione con
specifiche  indicazioni  per  l'acquisto della specialita' medicinale
mancante  o  di analoga specialita' medicinale reperibile nei mercati
esteri che risultano forniti.
  2. Le  societa'  interessate  sono tenute a comunicare al Ministero
della   sanita'   la   ripresa  della  regolare  distribuzione  della
specialita'  carente  al fine di consentire l'emanazione di ulteriori
disposizioni  agli assessorati alla sanita' in merito alla cessazione
delle procedure di fornitura della stessa.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore con decorrenza immediata.
    Roma, 11 maggio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi