Art. 4.
  1.  Il termine "fatturato" di cui all'art. 17, comma 1, della legge
n. 488/1999 deve intendersi come segue:
    a) per  gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
conto  economico  a  norma  dell'art.  6  del  decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e
delle  commissioni  attive,  come  dichiarati  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
    b) per  i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla
redazione  del  conto  economico  a  norma  dell'art.  9  del decreto
legislativo  26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri
proventi  tecnici,  come  dichiarati  ai  fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
    c) per  le  societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o
prevalente  l'attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni  in  enti
diversi  da  quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e
degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
    d) per  gli  altri  soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e
delle  prestazioni  e  degli  altri  ricavi e proventi ordinari, come
dichiarati  ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
  2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro
delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione
ordinaria    dell'esercizio    in    corso    versano,   al   momento
dell'iscrizione,  il  diritto  annuale  come  stabilito  al  comma 2,
dell'art. 3, che precede.
  3.  Le  imprese  iscritte  o  annotate  nella  sezione speciale del
registro  delle  imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al
momento dell'iscrizione o dell'annotazione.