Art. 4 1. Non e' consentito, successivamente al 30 settembre 2000: - rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo o di una famiglia di motori, ovvero - vietare la vendita, la immissione in circolazione o l'uso di un nuovo motore, ovvero - rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei tipi di trattore, ovvero - vietare l'uso, la vendita, la prima immissione in circolazione dei tipi di trattore, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico se le emissioni inquinanti di tali motori o del motore installato su detti trattori rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Non e' consentito rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo o una famiglia di motori o di trattore se le emissioni inquinanti del motore non corrispondono alle prescrizioni del presente decreto: a) nella fase I - dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie B e C ( forcella di potenza definita all'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), b) nella fase II - dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie D e E ( forcella di potenza definita all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), - dopo il 31 dicembre 2001 per i motori della categoria F (forcella di potenza definita all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), - dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria G (forcella di potenza definita all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000). 3. Non e' consentita la prima immissione in circolazione dei motori e dei trattori se le emissioni inquinanti dei motori non corrispondono alle prescrizione del presente decreto: - dopo il 30 giugno 2001 per i motori delle categorie A (forcella di potenza definita nell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), B e C, - dopo il 31 dicembre 2001 per i motori delle categorie D ed E, - dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria F, - dopo il 31 dicembre 2003 per i motori della categoria G. Per i trattori muniti di motori delle categorie E o F, le suddette scadenze sono rinviate di 6 mesi. 4. Le prescrizioni del comma 3 non si applicano ai motori destinati ad essere montati su tipi di trattore da esportare in paesi terzi e alla sostituzione del motore dei trattori in circolazione. 5. Le date di cui al comma 3 sono differite di due anni per i motori prodotti prima della data in questione. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione puo' concedere altre deroghe alle condizioni di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 20 dicembre 1999 di recepimento della direttiva 97/68/CE.