Art. 4 
 
  1. Non e' consentito, successivamente al 30 settembre 2000: 
  - rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale
di un tipo o di una famiglia di motori, ovvero 
  - vietare la vendita, la immissione in circolazione o l'uso  di  un
nuovo motore, ovvero 
  - rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale
dei tipi di trattore, ovvero 
  - vietare l'uso, la vendita, la prima  immissione  in  circolazione
dei  tipi  di  trattore,  per   motivi   attinenti   all'inquinamento
atmosferico se le emissioni inquinanti di tali motori  o  del  motore
installato  su  detti  trattori  rispondono  alle  prescrizioni   del
presente decreto. 
  2. Non e' consentito rilasciare l'omologazione CE o  l'omologazione
di portata nazionale per un tipo  o  una  famiglia  di  motori  o  di
trattore se le emissioni inquinanti del motore non corrispondono alle
prescrizioni del presente decreto: 
  a) nella fase I 
  - dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie  B  e  C  (
forcella di potenza definita all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), 
  b) nella fase II 
  - dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie  D  e  E  (
forcella di potenza definita all'articolo 9,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), 
  - dopo il 31 dicembre 2001 per i motori della categoria F (forcella
di potenza definita all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale
20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), 
  - dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria G (forcella
di potenza definita all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale
20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000). 
  3. Non e' consentita la prima immissione in circolazione dei motori
e  dei  trattori  se  le  emissioni   inquinanti   dei   motori   non
corrispondono alle prescrizione del presente decreto: 
  - dopo il 30 giugno 2001 per i motori delle categorie  A  (forcella
di  potenza  definita  nell'articolo  9,   comma   2,   del   decreto
ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000), B e C, 
  - dopo il 31 dicembre 2001 per i motori delle categorie D ed E, 
  - dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria F, 
  - dopo il 31 dicembre 2003 per i motori della categoria G. 
  Per i trattori muniti di motori delle categorie E o F, le  suddette
scadenze sono rinviate di 6 mesi. 
  4. Le prescrizioni del comma 3 non si applicano ai motori destinati
ad essere montati su tipi di trattore da esportare in paesi  terzi  e
alla sostituzione del motore dei trattori in circolazione. 
  5. Le date di cui al comma 3 sono  differite  di  due  anni  per  i
motori prodotti prima della  data  in  questione.  Il  Ministero  dei
Trasporti e della  Navigazione  puo'  concedere  altre  deroghe  alle
condizioni  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  ministeriale  20
dicembre 1999 di recepimento della direttiva 97/68/CE.