Art. 2. 1. Le operazioni di immunizzazione degli animali devono essere svolte dai servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, tuttavia, le regioni interessate possono, a proprio carico, fare ricorso anche a veterinari convenzionati, che comunque devono operare sotto la responsabilita' dei veterinari ufficiali. 2. Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o del detentore degli animali.