Art. 2.
  1.  Le  operazioni  di  immunizzazione  degli animali devono essere
svolte  dai servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali,
tuttavia,  le  regioni  interessate  possono,  a proprio carico, fare
ricorso anche a veterinari convenzionati, che comunque devono operare
sotto la responsabilita' dei veterinari ufficiali.
  2.  Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad offrire
la massima collaborazione per le operazioni di profilassi provvedendo
al  contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni
di  cui  sopra  sono  eseguite  d'ufficio  con addebito delle spese a
carico del proprietario o del detentore degli animali.