IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della Strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' Europee, n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della citata direttiva 94/55/CE; Vista la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 10 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L279, in data 1 novembre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto l'articolo 229 del citato nuovo Codice della Strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice; Riconosciuta la necessita' di recepire e trasporre la citata direttiva 2000/61/CE nella normativa nazionale; Ritenuto necessario attuare le prescrizioni comunitarie in materia di sicurezza del trasporto diminuendo il limite massimo di utilizzo dei grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e dei fusti in metallo di capacita' superiore a 50 litri; A d o t t a il seguente decreto: Attuazione della direttiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprieta' o sotto la responsabilita' delle Forze armate. 2. Fatta salva la normativa comunitaria, e' consentito stabilire requisiti per quanto concerne: a) il trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto; b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose; c) la garanzia della qualita' delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C. L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non puo' essere esteso. Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.