Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: "A.D.R.": l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche; "veicolo": ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, cosi' come i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili; "merci pericolose": le materie ed i prodotti il cui trasporto su strada e' vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto; "trasporto": qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade ad uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attivita' di carico e scarico contemplate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, fatto salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilita' derivante da queste operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso non aperto al pubblico sono escluse dalla presente definizione; "autorita' competente": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.