Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    "A.D.R.":  l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
di  merci  pericolose  su  strada, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, con le relative modifiche;
    "veicolo":   ogni   veicolo  a  motore,  completo  o  incompleto,
destinato  a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote
ed  una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, cosi' come
i  suoi  rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia,
dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
    "merci  pericolose": le materie ed i prodotti il cui trasporto su
strada  e'  vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni
dagli  allegati  A  e B al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione   4 settembre   1996   e   successive   modificazioni   e
dell'allegato C al presente decreto;
    "trasporto":   qualsiasi   operazione   di  trasporto  su  strada
effettuata  da  un  veicolo,  in  tutto  o  in parte su strade ad uso
pubblico  situate  nel territorio nazionale, comprese le attivita' di
carico  e  scarico  contemplate  negli  allegati A e B al decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  4 settembre  1996  e
successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, fatto
salvo  il  regime  previsto  dalla  legislazione nazionale per quanto
riguarda  la  responsabilita'  derivante  da  queste  operazioni.  Le
operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso
non aperto al pubblico sono escluse dalla presente definizione;
    "autorita'  competente":  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.