Art. 3.
                        Disposizioni generali
  1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le
merci  pericolose il cui trasporto e' vietato dagli allegati A e B al
decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996  e  successive  modificazioni  e  dell'allegato  C  al  presente
decreto.
  2.  Ferme  restando  le altre disposizioni del presente decreto, il
trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A
e' autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B al
decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996  e  successive  modificazioni  e  dell'allegato  C  al  presente
decreto, in particolare per quanto riguarda:
    a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;
    b) la  costruzione,  le attrezzature ed il buon funzionamento dei
veicoli che trasportano le merci in questione.