Art. 3. Disposizioni generali 1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto e' vietato dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto. 2. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A e' autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, in particolare per quanto riguarda: a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione; b) la costruzione, le attrezzature ed il buon funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.