Art. 4.
                             Restrizioni
  1.  Fatte salve le altre norme comunitarie, segnatamente in materia
di   accesso  al  mercato,  e'  consentito  disciplinare  o  vietare,
unicamente   per  motivi  non  inerenti  alla  sicurezza  durante  il
trasporto,  quali,  segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di
tutela  dell'ambiente,  il  trasporto  di alcune merci pericolose sul
territorio nazionale.
  2.  Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attivita'
dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio
nazionale  autorizzate  dalla disposizione speciale di cui al punto 2
dell'allegato  C,  devono  riguardare  unicamente gli aspetti locali,
devono  essere applicabili al trasporto nazionale ed internazionale e
non devono creare alcuna discriminazione.
  3.  E'  consentito applicare disposizioni piu' rigorose riguardo al
trasporto   effettuato   con   veicoli   immatricolati   o  messi  in
circolazione   sul   territorio  nazionale,  fatta  eccezione  per  i
requisiti relativi alla costruzione.
  4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di
sicurezza  si  siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per
limitare  i  pericoli  inerenti  al  trasporto  e qualora sia urgente
intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4,
della direttiva 94/55/CE.
  5.  Restano  in  vigore  le  disposizioni  nazionali applicabili al
31 dicembre 1996, concernenti:
    il trasporto di materie della classe 1.1;
    il  trasporto  di  gas  tossici  instabili e/o infiammabili della
classe 2;
    il trasporto di materie contenenti diossina o furano;
    il  trasporto  in  cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000
litri di capacita', di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1,
6.1 o 8 che non figurino sotto una lettera b) o c) di tali classi.
  Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:
    il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorche'
gli  stessi  possono  essere invece effettuati per ferrovia o per via
navigabile;
    l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;
    qualsiasi  altra disposizione relativa all'imballaggio di materie
contenenti diossina o furano.