Art. 5. Esenzioni 1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo. 2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate negli allegati A e B stessi. 3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreche' i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti. Le cisterne ed i veicoli costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono tuttavia essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE. 4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di recipienti di recente costruzione ai sensi della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C e di cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni. Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti. I contenitori e le cisterne di cui al secondo periodo del presente comma e la data ultima alla quale il presente decreto e' loro applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE. 5. E' consentito utilizzare per il trasporto sul territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al lo gennaio 1997 e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purche' l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purche' tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli ed ispezioni); tale concessione e' esclusivamente limitata a grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i 50 litri di capacita', per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001; 6. Previa notifica alla Commissione CE, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, e' consentito, in deroga, applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate in detti allegati per il trasporto sul territorio nazionale di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive. Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, e' consentito, in deroga, applicare disposizioni diverse da quelle fissate dai predetti allegati, per i trasporti a carattere locale sui territorio nazionale. 7. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, e' possibile concedere deroghe agli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria. Gli accordi in deroga convenuti con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base alle disposizioni speciali di cui al punto 4 dell'allegato C, devono concretarsi in accordi multilaterali. Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza discriminazione in base alla nazionalita' o al luogo ove ha sede lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili. 8. E' consentito autorizzare sul territorio nazionale operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietati dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo. 9. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 7, secondo paragrafo, e' consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalita' o al luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi delle disposizioni speciali di cui al paragrafo 4 dell'allegato C deve soddisfare i requisiti del comma 7.