Art. 5.
                              Esenzioni
  1.  Le  merci  pericolose,  classificate,  imballate ed etichettate
conformemente  alle  norme  internazionali  in  materia  di trasporto
marittimo  oppure  aereo,  sono  ammesse  al  trasporto su strada sul
territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica
un tratto di trasporto marittimo o aereo.
  2.  Le  disposizioni  contenute negli allegati A e B al decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  4 settembre  1996  e
successive  modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella
marcatura  o  nella  documentazione  pertinente non si applicano alle
operazioni   di  trasporto  limitatamente  al  territorio  nazionale;
tuttavia,  per  dette  operazioni,  con  motivato  parere puo' essere
autorizzato,  in  aggiunta  alla  lingua  italiana,  l'uso  di lingue
diverse da quelle contemplate negli allegati A e B stessi.
  3.  Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli
costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano conformi alle
disposizioni  del  presente  decreto,  ma  che  siano stati costruiti
secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al
31 dicembre  1996,  sempreche' i veicoli in questione siano mantenuti
in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.
  Le  cisterne  ed i veicoli costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997
che  non  sono  conformi  all'allegato  B al decreto del Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione  4 settembre  1996  e  successive
modificazioni, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della
presente  direttiva  applicabili  alla  data  della loro costruzione,
possono  tuttavia essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a
data  da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo
9  della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1
della direttiva 2000/61/CE.
  4.  Restano  in vigore le disposizioni della legislazione nazionale
in  vigore  al  31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e
condizioni di trasporto di recipienti di recente costruzione ai sensi
della  disposizione  speciale  di cui al punto 3 dell'allegato C e di
cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A
e  B  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
4 settembre  1996  e successive modificazioni, fino a quando in detti
allegati  siano  inseriti  riferimenti  a  norme  di costruzione e di
impiego  di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante
delle  disposizioni  del  presente  decreto,  e comunque non oltre il
30 giugno 2001.
  I  contenitori  e  le  cisterne costruiti anteriormente al 1 luglio
2001  e  mantenuti  in  uno  stato conforme ai requisiti di sicurezza
pertinenti  possono  continuare  ad essere utilizzati anche dopo tale
data, alle stesse condizioni.
  Tali  date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i
quali  non  esistono  prescrizioni tecniche particolareggiate o per i
quali  non  sono  stati  aggiunti negli allegati A e B al decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  4 settembre  1996  e
successive  modificazioni  sufficienti riferimenti alle norme europee
pertinenti.
  I  contenitori e le cisterne di cui al secondo periodo del presente
comma  e  la  data  ultima  alla  quale  il  presente decreto e' loro
applicabile  sono  determinati secondo la procedura di cui all'art. 9
della  direttiva  94/55/CE,  come modificato dal comma 5) dell'art. 1
della direttiva 2000/61/CE.
  5.  E'  consentito  utilizzare  per  il  trasporto  sul  territorio
nazionale imballaggi costruiti anteriormente al lo gennaio 1997 e non
certificati   secondo   quanto  disposto  dall'accordo  ADR,  purche'
l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di
superare  le  prove  in  base  ai  requisiti  imposti dalla normativa
nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purche' tali imballaggi siano
mantenuti  in  condizioni  atte  a  garantire  i livelli di sicurezza
necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli ed ispezioni); tale
concessione  e' esclusivamente limitata a grandi imballaggi metallici
per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i
50  litri  di  capacita', per un periodo massimo di 15 anni a partire
dalla data di fabbricazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001;
  6. Previa notifica alla Commissione CE, entro il 31 dicembre 2002 o
entro  due  anni  a  partire  dall'ultima  data di applicazione delle
versioni  modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione  4 settembre  1996  e  successive
modificazioni,  e' consentito, in deroga, applicare disposizioni meno
vincolanti  di  quelle fissate in detti allegati per il trasporto sul
territorio   nazionale   di  piccoli  quantitativi  di  talune  merci
pericolose,  ad  eccezione  delle  materie  mediamente  ed  altamente
radioattive.
  Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro
due  anni  a  partire dall'ultima data di applicazione delle versioni
modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti
e  della  navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, e'
consentito,  in  deroga,  applicare  disposizioni  diverse  da quelle
fissate dai predetti allegati, per i trasporti a carattere locale sui
territorio nazionale.
  7.  A  condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, e'
possibile  concedere  deroghe  agli  allegati  A  e  B al decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  4 settembre  1996  e
successive  modificazioni, al fine di poter procedere, nel territorio
nazionale,  alle  verifiche  e prove necessarie, nella prospettiva di
modificare   le   disposizioni   di   detti  allegati  per  adeguarle
all'evoluzione della tecnica e dell'industria.
  Gli  accordi  in deroga convenuti con le autorita' competenti degli
Stati  membri  dell'Unione europea in base alle disposizioni speciali
di  cui  al  punto  4  dell'allegato C, devono concretarsi in accordi
multilaterali.
  Le  deroghe  di  cui  ai  precedenti  paragrafi  si applicano senza
discriminazione  in  base alla nazionalita' o al luogo ove ha sede lo
speditore,  il  trasportatore  o  il  destinatario; esse hanno durata
massima quinquennale e non sono rinnovabili.
  8. E' consentito autorizzare sul territorio nazionale operazioni di
trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietati dagli allegati
A  e  B  al  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 e successive modificazioni o avvengano in condizioni
diverse  da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad
hoc  corrispondano  ad operazioni di trasporto chiaramente definite e
limitate nel tempo.
  9.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al  comma  7,  secondo
paragrafo,  e'  consentito  continuare  ad  applicare  gli accordi in
vigore  conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi
dell'accordo  ADR,  non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare
in  base  alla  nazionalita'  o al luogo in cui ha sede lo speditore,
ovvero  il  trasportatore,  ovvero  il  destinatario.  Ogni ulteriore
deroga  autorizzata  ai  sensi  delle disposizioni speciali di cui al
paragrafo 4 dell'allegato C deve soddisfare i requisiti del comma 7.