Art. 6.
Trasporti   internazionali  con  veicoli  immatricolati  o  messi  in
    circolazione nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni nazionali o comunitarie relative
all'accesso  al  mercato,  i  veicoli  immatricolati  oppure messi in
circolazione  nei  paesi  non facenti parte della Unione europea sono
autorizzati   ad   effettuare   trasporti   internazionali  di  merci
pericolose  all'interno  della  Unione europea medesima, purche' tali
trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.