Art. 7.
                 Disposizioni finali ed abrogazioni
  1.  Fatto  salvo  quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi
del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di trasporto
come  definite  all'art.  2  del  medesimo  decreto, devono svolgersi
obbligatoriamente nel rispetto delle modalita' di cui agli allegati A
e  B  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
4 settembre  1996  e  successive  modificazioni  e dell'allegato C al
presente decreto.
  2.  Le  disposizioni  applicative necessarie per dare attuazione al
presente  decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri.
  3.  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
    a) Il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 4
settembre  1996,  "Attuazione  della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  al trasporto di merci pericolose su strada", pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  211  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B;
    b) Il   decreto   dirigenziale   del   Direttore  generale  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in concessione 16 dicembre
1998.  "Proroga  della validita' di norme nazionali per recipienti in
pressione    e   cisterne   per   merci   pericolose,   nonche'   per
equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di
merci  pericolose",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 300 del
24 dicembre 1998.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 maggio 2001
                                             p. Il Ministro: Angelini