Art. 7. Disposizioni finali ed abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente nel rispetto delle modalita' di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto. 2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada", pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B; b) Il decreto dirigenziale del Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 16 dicembre 1998. "Proroga della validita' di norme nazionali per recipienti in pressione e cisterne per merci pericolose, nonche' per equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di merci pericolose", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2001 p. Il Ministro: Angelini