Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emana le opportune modalita' di presentazione degli ulteriori elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome, comunicando al Ministero per le politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati. Roma, 10 maggio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio