Art. 2.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4, del decreto 27 luglio 2000,
l'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emana le opportune
modalita'  di  presentazione degli ulteriori elenchi di liquidazione,
da  parte delle regioni e province autonome, comunicando al Ministero
per  le  politiche  agricole  e  forestali gli importi effettivamente
liquidati.
    Roma, 10 maggio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio