Art. 10. Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide La Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide e' articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1o maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati: Ufficio I (Asia meridionale): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka; Ufficio II (Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide): Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, Thailandia, Timor Orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam; Ufficio III (Estremo oriente): Giappone, Mongolia, Repubblica Popolare cinese (ivi comprese le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con l'isola di Taiwan; Ufficio IV (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), Forum regionale asiatico (ARF), Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo di sicurezza dell'Asia del nord-est (NEAD), Asia Europe Meeting (ASEM), Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di sviluppo; Sistema Antartico; rapporti con enti internazionalistici e con centri studi asiatici; Commissione Economica e Sociale per l'Asia ed il Pacifico (ESCAP). Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.