Art. 10.
       Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania,
                     del Pacifico e l'Antartide

  La  Direzione  generale  per  i  Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del
Pacifico  e l'Antartide e' articolata in quattro uffici, ciascuno dei
quali  svolge  le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto
del  Presidente della Repubblica 1o maggio 1999, n. 267, citato nelle
premesse,  in  relazione  ai  Paesi  ed  agli  organismi  regionali e
sub-regionali di seguito indicati:
    Ufficio  I  (Asia  meridionale): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,
India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
    Ufficio  II  (Asia  sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide):
Australia,   Brunei,  Cambogia,  Figi,  Filippine,  Indonesia,  Isole
Salomone,  Kiribati,  Laos,  Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda,
Palau,   Papua-Nuova  Guinea,  Samoa  occidentali,  Singapore,  Stati
Federati   della  Micronesia,  Thailandia,  Timor  Orientale,  Tonga,
Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;
  Ufficio  III  (Estremo  oriente):  Giappone,  Mongolia,  Repubblica
Popolare  cinese  (ivi comprese le regioni amministrative speciali di
Hong   Kong  e  Macao),  Repubblica  di  Corea,  Repubblica  Popolare
Democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con
l'isola di Taiwan;
    Ufficio   IV  (Cooperazione  regionale):  Organismi  regionali  e
sub-regionali, in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est
asiatico   (ASEAN),  Forum  regionale  asiatico  (ARF),  Associazione
dell'Asia  meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo
di  sicurezza  dell'Asia  del  nord-est  (NEAD),  Asia Europe Meeting
(ASEM),  Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di
sviluppo;  Sistema Antartico; rapporti con enti internazionalistici e
con centri studi asiatici; Commissione Economica e Sociale per l'Asia
ed il Pacifico (ESCAP).
  Gli  uffici  predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana
ai  gruppi  di  lavoro  in ambito PESC, per le questioni attinenti ai
Paesi di propria competenza.