Art. 17.
                 Direzione generale per il personale

  La  Direzione  generale  per  il  personale  e' articolata in sette
uffici, con le funzioni di seguito indicate:
    Ufficio   I   (Stato   giuridico  ed  economico  del  personale):
inquadramento  nei  ruoli;  gestione  del personale a tempo parziale;
rapporti  informativi,  schede  di  valutazione,  relazioni biennali,
commissioni  per l'avanzamento nella carriera diplomatica; segreteria
del   Consiglio   di   amministrazione;  problematica  relativa  alle
notifiche  del  personale  all'estero; esperti e personale comandato;
collocamenti  fuori  ruolo  ed a disposizione; congedi straordinari e
malattie;  rimborso  spese per visite medico-fiscali all'estero e per
accertamenti     sanitari;    permessi    retribuiti;    aspettative;
provvedimenti disciplinari; onorificenze al personale; riconoscimento
delle  infermita'  derivanti da cause di servizio; determinazione del
trattamento   economico   metropolitano  fisso  ed  accessorio;  equo
indennizzo;  indennizzi al personale di cui all'art. 208, decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 18/1967, e segreteria della relativa
commissione;  pubblicazioni  relative  al  personale del Ministero in
servizio  in Italia e all'estero; anagrafe delle prestazioni rese dal
personale; elenco dei beneficiari di provvidenze;
    Ufficio  II  (Movimenti  e  congedi  del  personale.  Personale a
contratto):  movimenti  del  personale  del  Ministero  degli  affari
esteri;   congedi   ordinari   e  ferie;  passaporti  del  personale;
accreditamenti;   personale  a  contratto;  proposte  in  materia  di
organici  degli  uffici  all'estero; viaggi di servizio del personale
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;
    Ufficio  III (Trattamento economico all'estero. Rete all'estero):
determinazione  dei livelli di trattamento economico del personale di
ruolo  all'estero  e del bilancio sul capitolo 1503; segreteria della
Commissione  permanente  di finanziamento; rete di prima categoria ed
organici  delle  sedi  all'estero;  rete  degli  uffici  consolari di
seconda   categoria   e   relativi   contributi;   istituzione  delle
delegazioni  diplomatiche  speciali;  determinazione degli assegni di
rappresentanza  in  base  all'art. 171-bis del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   18/1967;   monitoraggio   delle   spese  di
rappresentanza;  autorizzazione  di spese per particolari esigenze di
rappresentanza  in base all'art. 188 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967;
    Ufficio  IV  (Contenzioso  del personale e questioni giuridiche):
contenzioso    del    personale;    ordinamento    e   organizzazione
dell'Amministrazione  degli affari esteri; ordinamenti del personale;
proposte  di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il
personale  e  l'amministrazione;  pareri  giuridici; segreteria della
commissione  di  disciplina  e  segreteria  del  collegio  arbitrale;
incarichi di studio e convenzioni per studi e ricerche;
    Ufficio  V  (Concorsi  e passaggi interni di qualifica. Personale
italiano  presso organizzazioni internazionali): programmazione delle
assunzioni;  assunzioni  mediante  gli  uffici  circoscrizionali  per
l'impiego;  bandi  di  concorso  e  svolgimento delle relative prove;
procedure relative ai passaggi interni di qualifica; promozione delle
candidature   di   personale   italiano   presso   le  organizzazioni
internazionali; spese per il funzionamento di commissioni;
    Ufficio  VI  (Servizi  sociali):  organizzazione  e  gestione dei
servizi   sociali   in   favore  del  personale  in  servizio  presso
l'Amministrazione  centrale  e  all'estero;  informazioni  sulle sedi
all'estero;  assistenza  sociale  e  sanitaria;  alloggi  a  Roma per
esigenze  di  servizio,  di  cui  alla  legge  9 marzo  1961, n. 171;
rapporti  con  associazioni,  uffici  ed  enti  di interesse generale
operanti  presso  il  Ministero  degli  affari  esteri; assicurazioni
sanitarie e sulla vita; buoni pasto per il personale; spese casuali;
    Ufficio   VII  (Relazioni  con  il  pubblico):  organizzazione  e
gestione  dei rapporti con l'utenza, a norma dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    Unita'  per  i  rapporti  con le organizzazioni sindacali: cura i
rapporti   dell'amministrazione   con  le  organizzazioni  sindacali;
sovraintende  all'attuazione  della  normativa  contrattuale;  svolge
attivita' di informazione e consulenza nei confronti degli uffici del
Ministero  e  all'estero;  provvede al necessario raccordo in materia
sindacale con le altre amministrazioni.