Art. 2. Gabinetto del Ministro Nell'ambito del Gabinetto del Ministro, fino all'entrata in vigore del regolamento recante "organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri" a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operano: a) l'ufficio legislativo, che attende ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge; b) l'ufficio per i rapporti con il Parlamento, che attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attivita' parlamentare; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; assicura i contatti con i parlamentari.