Art. 2.
                       Gabinetto del Ministro

  Nell'ambito  del Gabinetto del Ministro, fino all'entrata in vigore
del  regolamento  recante  "organizzazione  degli  uffici  di diretta
collaborazione  del Ministro degli affari esteri" a norma dell'art. 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operano:
    a) l'ufficio   legislativo,  che  attende  ai  seguenti  compiti:
elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del
Ministero  degli affari esteri, garantendo la qualita' del linguaggio
normativo,  l'analisi  di  fattibilita'  delle  norme introdotte e lo
snellimento  e la semplificazione della normativa; cura le incombenze
relative  alla  procedura  per  la  loro  approvazione ed emanazione;
esamina  i  provvedimenti  sottoposti  al  Consiglio  dei  Ministri e
prepara  la  documentazione  relativa;  esamina  i  provvedimenti  di
iniziativa   parlamentare   e   quelli  legislativi  e  regolamentari
predisposti  da  altre amministrazioni; fornisce consulenza giuridica
in  materia  di  diritto  interno;  svolge  tutte  le  altre funzioni
previste dalla legge;
    b) l'ufficio  per  i  rapporti  con il Parlamento, che attende ai
seguenti  compiti:  assiste  il Ministro ed i Sottosegretari di Stato
nella  loro  attivita'  parlamentare;  segue  l'iter parlamentare dei
provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di
interesse  del  Ministero  degli affari esteri; cura le risposte agli
atti di sindacato ispettivo; segue gli atti parlamentari di controllo
ed  indirizzo  che riguardano il Ministero; assicura i contatti con i
parlamentari.