Art. 3. Segretario generale Alle dirette dipendenze del segretario generale operano tre unita' dirigenziali con le funzioni di seguito indicate: a) l'unita' di coordinamento, che assiste il segretario generale nelle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'amministrazione; cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene le loro attivita' di relazione con l'estero, nonche' la pubblicazione della raccolta ufficiale dei documenti diplomatici del Ministero; b) l'unita' di analisi e programmazione, che e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; c) l'unita' di crisi, che e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, nonche' ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato. Nell'ambito della segreteria generale operano altresi' i seguenti uffici: Ufficio I (Interpretariato e traduzione): cura il servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordina, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, il Cerimoniale ed i Ministeri che lo richiedono, il servizio di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato e delle visite ufficiali in Italia e all'estero, nonche' di eventi internazionali che si svolgono in Italia; Ufficio II (Funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali): segue le candidature italiane presso le organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle apicali; segue gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai funzionari internazionali; coordina in tale contesto l'azione delle direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti.