Art. 5. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero L'Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero adempie alle funzioni indicate all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 esercitando la vigilanza anche sulla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori nominati ai sensi della vigente normativa.