Art. 5.
    Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

  L'Ispettorato  generale  del  Ministero  e  degli Uffici all'estero
adempie alle funzioni indicate all'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 esercitando la vigilanza anche
sulla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.
  Le  funzioni  ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale,
dal vice ispettore generale e dagli ispettori nominati ai sensi della
vigente normativa.