IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo di recepimento della direttiva del consiglio 98/81/CE del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE in materia di impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; Visto l'art. 18 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli, per l'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica delle notifiche e dei relativi aggiornamenti, nonche' per il funzionamento della commissione interministeriale di valutazione; Decreta: Art. 1. 1. Per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in ordine alle notifiche presentate dai soggetti interessati e riportate nell'elenco di cui in allegato, sono dovute le tariffe indicate a fianco di ciascuna prestazione. 2. Le tariffe di cui sopra sono calcolate sulla base del costo effettivo dei servizi resi.