Art. 3. 1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato I sono versati all'atto della presentazione della notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla notifica stessa e ne costituisce condizione di ricevibilita'. 2. Il versamento dei diritti di cui al punto 9 dell'allegato I e' richiesto dal Ministero della sanita' a seguito del positivo esito dell'istruttoria della notifica. In tale caso la ricevuta dell'avvenuto pagamento e' trasmessa dal richiedente al Ministero della sanita', che provvede al rilascio della relativa autorizzazione.