Art. 3.
  1.  I  diritti  relativi  alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 7
dell'allegato  I  sono  versati  all'atto  della  presentazione della
notifica;  la  ricevuta  dell'avvenuto pagamento deve essere allegata
alla notifica stessa e ne costituisce condizione di ricevibilita'.
  2.  Il  versamento dei diritti di cui al punto 9 dell'allegato I e'
richiesto  dal  Ministero  della sanita' a seguito del positivo esito
dell'istruttoria   della   notifica.   In   tale   caso  la  ricevuta
dell'avvenuto  pagamento  e'  trasmessa  dal richiedente al Ministero
della    sanita',   che   provvede   al   rilascio   della   relativa
autorizzazione.