Art. 4. 1. Per le istruttorie di impianti costituiti da piu' sezioni, i diritti sono dovuti una sola volta per le sezioni riconducibili allo stesso impianto, a condizione che le diverse sezioni: a) appartengano ad uno stesso dipartimento o istituto; b) siano tra loro strutturalmente e funzionalmente collegate e, in linea di massima, contigue; c) ricadano sotto la responsabilita' di un unico titolare.