Art. 4.
  1.  Per  le  istruttorie  di impianti costituiti da piu' sezioni, i
diritti  sono dovuti una sola volta per le sezioni riconducibili allo
stesso impianto, a condizione che le diverse sezioni:
    a) appartengano ad uno stesso dipartimento o istituto;
    b) siano  tra  loro strutturalmente e funzionalmente collegate e,
in linea di massima, contigue;
    c) ricadano sotto la responsabilita' di un unico titolare.