Art. 5. 1. Per le fattispecie di cui all'art. 4 il richiedente presenta al Ministero della sanita' una dichiarazione, firmata dal titolare dell'impianto, riguardante tutte le sezioni allo stesso riconducibili. 2. Sono comunque esclusi, dalla previsione di cui all'art. 4 gli impianti di dipartimenti o istituti diversi, operanti autonomamente, ancorche' appartenenti alla stessa universita' o ente scientifico. 3. Sono altresi' escluse dalla previsione di cui all'art. 4 le aggiunte di locali o sezioni, successive alla notifica iniziale, che comportino una modifica sostanziale dell'impianto. 4. Il trasferimento di un impianto in nuovi locali e' oggetto di nuova notifica.