Art. 5.
  1.  Per le fattispecie di cui all'art. 4 il richiedente presenta al
Ministero  della  sanita'  una  dichiarazione,  firmata  dal titolare
dell'impianto,    riguardante    tutte   le   sezioni   allo   stesso
riconducibili.
  2.  Sono  comunque  esclusi, dalla previsione di cui all'art. 4 gli
impianti  di dipartimenti o istituti diversi, operanti autonomamente,
ancorche' appartenenti alla stessa universita' o ente scientifico.
  3.  Sono  altresi'  escluse  dalla  previsione di cui all'art. 4 le
aggiunte  di locali o sezioni, successive alla notifica iniziale, che
comportino una modifica sostanziale dell'impianto.
  4.  Il  trasferimento  di un impianto in nuovi locali e' oggetto di
nuova notifica.