Art. 6.
  1.   Per   le  istruttorie  riguardanti  operazioni  con  organismi
geneticamente modificati appartenenti alle classi 2, 3 e 4, i diritti
sono dovuti una sola volta, anche con riferimento a piu' notifiche, a
condizione che le operazioni:
    a) si  riferiscono ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una
varieta'   di  inserti  o  si  riferiscono  ad  un  medesimo  sistema
vettore/inserto e ad una varieta' di ospiti;
    b) vengono  eseguite in un medesimo impianto a cura di uno stesso
responsabile;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
    Roma, 2 maggio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, Sanita', foglio n. 93