Art. 6. 1. Per le istruttorie riguardanti operazioni con organismi geneticamente modificati appartenenti alle classi 2, 3 e 4, i diritti sono dovuti una sola volta, anche con riferimento a piu' notifiche, a condizione che le operazioni: a) si riferiscono ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una varieta' di inserti o si riferiscono ad un medesimo sistema vettore/inserto e ad una varieta' di ospiti; b) vengono eseguite in un medesimo impianto a cura di uno stesso responsabile; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, Sanita', foglio n. 93