L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 25 maggio 2001,
  Premesso che:
    l'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del decreto 26 gennaio 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 27 del
3 febbraio   2000,  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  come  successivamente
modificato  ed integrato dal decreto 17 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), con
riferimento  al  disposto  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a), del
medesimo    decreto,   prevede   la   reintegrazione   alle   imprese
produttrici-distributrici  per un periodo di sette anni a partire dal
1o gennaio  2000,  dei  costi  derivanti  da obblighi contrattuali ed
investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica
e  che  non  possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore
della  direttiva  96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre   1996,  a  condizione  che  trovino  giustificazione  di
opportunita'  economica  nel  momento  e  nel  contesto in cui furono
assunti,  o  che comunque siano stati imposti a dette imprese da atti
legislativi o di programmazione economica;
    l'art.  3,  comma  2,  del  decreto 26 gennaio 2000 esclude dagli
oneri  generali  afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei
costi  non  recuperabili  relativi agli impianti di generazione delle
imprese  produttrici-distributrici,  qualora all'energia elettrica da
questi  prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi
dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio
1989,  n.  15,  14 novembre  1990,  n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di
seguito:  provvedimenti  CIP  n.  15/1989, n. 34/1990, e n. 6/1992) e
loro successive modificazioni ed integrazioni;
    l'art.  5,  comma  1,  del  decreto  26 gennaio 2000, esclude dal
novero  degli  impianti  di  generazione ammessi a reintegrazione gli
impianti  idroelettrici e geotermoelettrici da cui e' recuperata, con
riferimento  all'art.  2, comma 1, lettera a), e secondo le modalita'
di  cui  all'art.  5,  comma  8,  del  medesimo  decreto,  la maggior
valorizzazione dell'energia elettrica;
    l'art.  5,  comma  4,  del  decreto  26 gennaio  2000 dispone che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
determini  i costi unitari variabili riconosciuti per gli impianti di
generazione di energia elettrica di proprieta' al 19 febbraio 1997 di
imprese  produttrici-distributrici  ed  ammessi  a  reintegrazione ai
sensi dell'art. 4 del medesimo decreto;
    l'art.   2,   comma   2.1,   della  deliberazione  dell'Autorita'
29 dicembre 1999, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235
(di  seguito  deliberazione n. 205/1999), dispone che, fino alla data
di  assunzione  da  parte  dell'acquirente  unico  della  funzione di
garante  della  fornitura ai clienti del mercato vincolato, il prezzo
all'ingrosso  dell'energia  elettrica  destinata  alla  fornitura  ai
clienti  del  mercato  vincolato comprende una componente a copertura
dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per
fasce  orarie  e  una  componente  a copertura dei costi variabili di
produzione  di energia elettrica, non differenziata per fasce orarie,
pari,  in  ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma
6.5, della deliberazione n. 70/197 (di seguito: Ct);
    l'art.  2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99, dispone, che
in  deroga  alla  disposizione  richiamata  nel precedente alinea, il
prezzo  dell'energia  elettrica  all'ingrosso  comprende,  fino  alla
soppressione  della  parte  B  della tariffa elettrica, unicamente la
componente  a  copertura  dei  costi  fissi  di produzione di energia
elettrica, differenziata per fasce orarie;
    l'art.  2 della deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n.
230,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, supplemento ordinario -
serie  generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione
n.  230/00),  abroga  l'art.  6, commi da 6.1 a 6.4, commi 6.6, 6.7 e
commi  da  6.9  a  6.18,  della  deliberazione  n.  70/97, disponendo
altresi'  che  il  contributo  di  cui  all'art. 6, comma 6.11, della
deliberazione   n.   70/97   non   e'   riconosciuto   alle   imprese
produttrici-distributrici  o  importatrici a decorrere dal 1o gennaio
2001;
    l'art.  5  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, di
attuazione  della direttiva 96/92/CE recante norme comuni interne per
il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  (di  seguito:  decreto
legislativo  n.  79/1999),  istituisce  il  mercato  elettrico per la
gestione   delle  offerte  di  vendita  e  di  acquisto  dell'energia
elettrica  e  di  tutti  i  servizi  connessi  (di  seguito:  mercato
elettrico);
    l'art.  5,  comma  2,  decreto legislativo n. 79/1999 prevede che
l'ordine  di  entrata  in  funzione  delle  unita'  di generazione di
energia  elettrica,  nonche' la selezione degli impianti di riserva e
di  tutti  i  servizi  ausiliari  offerti  e'  determinato secondo il
dispacciamento   di  merito  economico,  fatte  salve  le  previsioni
relative  all'energia  elettrica  di  cui  all'art.  11  del medesimo
decreto  legislativo  e,  dalla  data  in cui detto dispacciamento di
merito  economico  viene  applicato,  la societa' gestore del mercato
elettrico  S.p.a.  (di  seguito:  il  gestore  del mercato) assume la
gestione   delle  offerte  di  vendita  e  di  acquisto  dell'energia
elettrica e di tutti i servizi connessi;
  Premesso inoltre che:
    l'art.  5,  comma  6,  del  decreto  26 gennaio  2000 dispone che
l'Autorita'  determini  il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica
ceduta sul mercato nazionale con riferimento ai prezzi prevalenti nel
sistema  delle  offerte,  di  cui  all'art.  5,  comma 2, del decreto
legislativo  n. 79/1999, e nei contratti bilaterali di cui all'art. 6
dello stesso decreto legislativo n. 79/1999;
    l'art.  12  del  decreto  6  gennaio 2000 dispone che l'Autorita'
determini,  in  via  transitoria,  fino  a quando non avra' raggiunto
piena  operativita' il sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma
2,   decreto   legislativo   n.   79/1999,   il  prezzo  all'ingrosso
dell'energia  elettrica  ceduta  sul mercato nazionale, tenendo conto
anche   del   prezzo   medio  dell'energia  elettrica  nei  contratti
bilaterali;
    l'art.  4,  comma  1,  lettera  f),  del  decreto 26 gennaio 2000
dispone  che gli obblighi e gli investimenti di cui all'art. 3, comma
1, del medesimo decreto debbono dare luogo, in linea di principio, ad
un  onere  per le imprese interessate tale che, in assenza di aiuto o
di   misure  transitorie,  la  redditivita'  delle  imprese  potrebbe
risultare   penalizzata  e  che  l'effetto  degli  obblighi  e  degli
investimenti citati e' valutato a livello di bilancio consolidato;
    l'art.  6,  comma  3, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che nel
caso  di  cessione  degli  impianti  di  generazione e degli obblighi
contrattuali  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera a), del medesimo
decreto,   l'ammontare   complessivo   dei   costi  non  recuperabili
riconosciuti  per  gli  impianti  originariamente  nella  titolarita'
dell'impresa  produttrice-distributrice  di cui al combinato disposto
degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del titolo I del
decreto  26 gennaio 2000, non puo' essere superiore all'ammontare che
sarebbe  riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 5 del
medesimo  decreto,  qualora tali impianti non fossero stati ceduti da
detta impresa;
    l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  26 gennaio 2000 definisce le
imprese  produttrici-distributrici come le imprese che, alla data del
19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo
in proprio, in tutto od in parte, l'energia elettrica distribuita;
    l'art.  5,  comma  8,  del  decreto  26 gennaio 2000 determina la
produzione  di  energia  elettrica  di  riferimento  per gli impianti
ammessi  al  meccanismo di reintegrazione, in funzione del totale per
l'impresa  produttrice-distributrice dell'energia elettrica prodotta,
al netto dei consumi di centrale, importata ed acquistata da soggetti
terzi  nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla
base  di  impegni  contrattuali  assunti anteriormente al 19 febbraio
1997  e  dell'energia  elettrica  di  cui all'art. 3, comma 12, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;
    l'art.  5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che venga
recuperata,  nell'anno  2000, la maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica  di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto in misura
pari  al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica
prodotta  da  impianti  termoelettrici  che  utilizzano  combustibili
fossili commerciali di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione
n. 70/1997;
  Premesso infine che:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n.  231,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, supplemento ordinario - serie
generale  -  n.  4  del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n.
231/00) definisce le modalita' di quantificazione della maggiorazione
ai  corrispettivi  di  accesso  e  di  uso della rete di trasmissione
nazionale  per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici
e geotermoelettrici per l'anno 2000;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  28 dicembre  2000,  n.  238,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, supplemento ordinario - serie
generale  -  n.  4  del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n.
238/00)  ha  istituito  presso  la  Cassa  conguaglio  per il settore
elettrico    il   "Conto   per   la   reintegrazione   alle   imprese
produttrici-distributrici  dei  costi  sostenuti  per  l'attivita' di
produzione  di energia elettrica nella transizione" e ha previsto che
tale conto sia alimentato dal gettito della componente tariffaria A6;
  Visti:
    i provvedimenti CIP n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre 1996;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto 26 gennaio 2000;
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   150   del  30 giugno  1997,  come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.
70/97);
    la  deliberazione  18 febbraio  1999,  n.  13,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come
successivamente integrata e modificata, (di seguito: deliberazione n.
13/99);
    la  deliberazione 8 giugno 1999, n. 82, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito:
deliberazione n. 82/99);
    la deliberazione n. 205/99;
    la   delibera  dell'Autorita'  3 agosto  2000,  n.  136,  recante
approvazione  del  documento  "Nota  informativa sugli oneri generali
afferenti  il  sistema  elettrico:  criteri per la determinazione dei
parametri  di  cui  all'art.  5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica"
(di seguito: Nota informativa);
    la deliberazione n. 230/00;
    la deliberazione n. 231/00;
    la deliberazione n. 238/00;
    la   delibera  dell'Autorita'  30 aprile  2001,  n.  95,  recante
condizioni  per  l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la  delibera dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 97, recante parere
dell'Autorita' per l'energia e il gas al Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato
elettrico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99,
il  prezzo  dell'energia  elettrica all'ingrosso destinata al mercato
vincolato  nell'anno  2000  ha  compreso  unicamente  la componente a
copertura  dei  costi  fissi  di  produzione  di  energia  elettrica,
differenziata  per fasce orarie, essendo ancora in vigore il rimborso
dei      costi      variabili      riconosciuti      alle     imprese
produttrici-distributrici;
    nell'anno  2000  la  parte B della tariffa elettrica non e' stata
soppressa  ed  e'  stato  mantenuto  in  operativita'  il  regime  di
contribuzione  alla  produzione  di  energia  elettrica  destinata ai
clienti    del    mercato    vincolato   da   parte   delle   imprese
produttrici-distributrici  di  cui  all'art. 6 della deliberazione n.
70/97;
    i   prezzi   di   cessione  all'ingrosso  del  mercato  vincolato
costituiscono  un  riferimento  per  le contrattazioni bilaterali nel
mercato  libero  e  che, pertanto, il mantenimento in operativita' il
regime  di  contribuzione  di  cui al precedente alinea ha comportato
effetti  anche sulla valorizzazione dell'energia elettrica ceduta nel
mercato libero;
    i  prezzi  di  cessione  all'ingrosso  che si formano nel mercato
libero hanno avuto come riferimento, per l'anno 2000, la somma tra il
prezzo  dell'energia  elettrica  all'ingrosso  destinata  al  mercato
vincolato di cui all'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99
e  il  valore  medio  unitario nazionale della parte B della tariffa,
corretto  per  la  quota  media  di  energia  elettrica  perduta  nel
trasporto  all'utenza  finale,  determinato  come  pari  a  0,065 (di
seguito: PB corretto per le perdite);
    con  la  deliberazione  n.  231/00 l'Autorita' ha determinato, in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 9, del decreto
26 gennaio  2001, per l'anno 2000, una maggiorazione ai corrispettivi
di  accesso  e  di  uso  della  rete  di  trasmissione  nazionale per
l'energia    elettrica   prodotta   da   impianti   idroelettrici   e
geotermoelettrici   destinata   al   mercato   libero;   e  che  tale
determinazione  e'  stata  effettuata  in  misura  inferiore a quanto
previsto  da  detta norma per tenere conto della permanenza in vigore
del  regime  di  contribuzione  alla  produzione di energia elettrica
destinata  ai  clienti  del  mercato vincolato da parte delle imprese
produttrici-distributrici  di  cui  all'art. 6 della deliberazione n.
70/97;
    con  la  deliberazione n. 231/00 l'Autorita' ha inoltre stabilito
che,  per  l'anno  2000,  l'energia  elettrica  prodotta  da impianti
idroelettrici  e  geotermoelettrici soggetta alla maggiorazione fosse
determinata tenendo conto dell'energia elettrica prodotta da impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili  fossili  commerciali e
destinata al mercato libero, ritenendo che la maggiore valorizzazione
dell'energia   elettrica   prodotta   da   impianti  idroelettrici  e
geotermoelettrici  ceduta  al  mercato  libero dovesse in primo luogo
essere  destinata  alla  copertura  dei costi variabili di produzione
degli impianti termoelettrici, replicando in tal modo i meccanismi di
contribuzione di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97;
    con la deliberazione n. 238/00, modificando il disposto dell'art.
2  della  deliberazione  n.  205/99,  l'Autorita'  ha  determinato, a
seguito  della soppressione della parte B della tariffa decisa con la
delibera  n.  230/00,  il  prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica
ceduta  al  mercato  vincolato  nel 2001, come pari alla somma di una
componente  a  copertura  dei  costi  fissi  di produzione di energia
elettrica  differenziata  per  fasce  orarie  e  di  una componente a
copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non
differenziata per fasce orarie, pari in ciascun bimestre a Ct;
    dal  momento  in cui l'ordine di entrata in funzione delle unita'
di  generazione  di  energia  elettrica,  nonche'  la selezione degli
impianti  di  riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, saranno
determinati  secondo il dispacciamento di merito economico, il prezzo
all'ingrosso  dell'energia  elettrica prevalente nel periodo di tempo
in  cui  un  impianto e' chiamato a produrre sara' superiore al costo
variabile  unitario  del medesimo impianto, salvo in casi di problemi
di dinamica di impianto (comunemente noti come unit committment);
    la  societa'  Gestore del mercato elettrico S.p.a., costituita ai
sensi  dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, non ha ad oggi
assunto   la   gestione  delle  offerte  di  vendita  e  di  acquisto
dell'energia  elettrica  e  di  tutti i servizi connessi (di seguito:
mercato elettrico);
  Considerato inoltre che:
    in  assenza  della  piena  operativita' del mercato elettrico, la
fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato libero non puo'
che  avvenire  attraverso  la  stipula di contratti bilaterali di cui
all'art.  6  dello stesso decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito:
contratti bilaterali);
    il  prezzo  fissato nei contratti bilaterali riflette non solo la
relazione tra le diverse modalita' di prelievo dell'energia elettrica
e   la  struttura  dei  costi  del  produttore,  ma  anche  strategie
commerciali  che  in caso di approvvigionamento nel mercato elettrico
verrebbero probabilmente scontate a valle della formazione del prezzo
all'ingrosso;   e   che   di  conseguenza,  da  tale  prezzo  non  e'
direttamente determinabile la componente di prezzo all'ingrosso;
    i  dati  comunicati  dall'Enel  S.p.a. relativamente ai prezzi di
cessione, nell'anno 2000, all'Enel Trade S.p.a. e a soggetti terzi di
energia elettrica per il mercato libero evidenziano sconti mediamente
dell'ordine  del  12% rispetto alla somma del prezzo all'ingrosso per
l'energia  elettrica  destinata al mercato vincolato e di PB corretto
per  le  perdite,  nell'ipotesi di un profilo di cessione costante in
tutte le fasce orarie;
    lo sconto di cui al precedente alinea e' sostanzialmente in linea
con    quanto   e'   stato   accertato   dall'Autorita'   nell'ambito
dell'indagine  sulle  caratteristiche  strutturali dei clienti idonei
svolta con riferimento all'anno 2000;
    i  coefficienti  di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della
deliberazione  n.  13/99  riflettono il valore dell'energia elettrica
all'ingrosso per il mercato libero nelle varie fasce orarie;
  Considerato infine che:
    con  la  deliberazione  n. 82/99, l'Autorita', ai sensi dell'art.
22,  comma  5,  della  legge  9 gennaio  1991, n. 9, ha definito, tra
l'altro,  i  prezzi  incentivanti  per  la  nuova  energia  elettrica
prodotta  dagli  impianti ad acqua fluente con potenza nominale media
annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al
gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale, tali determinazioni
avendo  innovato il regime di incentivazione precedentemente fissato,
ai  sensi della medesima disposizione, in forza del provvedimento CIP
n. 6/92;
    qualora  l'impresa  produttrice-distributrice  avente titolo alla
reintegrazione  dei costi non recuperabili come definita nell'art. 1,
comma  2,  del  decreto  26 gennaio  2000,  abbia, successivamente al
19 febbraio  1997,  costituito  societa',  dalla stessa controllate o
alla  stessa  collegate,  per  l'esercizio di attivita' di acquisto e
importazione  di energia elettrica, l'applicazione delle disposizioni
di  cui  all'art.  6, comma 5, del medesimo decreto senza considerare
l'energia  elettrica importata e acquistata da dette societa' o dalla
societa' controllante darebbe luogo a determinazioni non coerenti con
le previsioni di cui all'art. 5, comma 8 del medesimo decreto;
    la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico,  in  sede  di
liquidazione  degli  ammontari  dovuti a titolo di reintegrazione dei
costi  non  recuperabili a valere sulle disponibilita' del "Conto per
la  reintegrazione  alle  imprese produttrici-distributrici dei costi
sostenuti  per  l'attivita'  di produzione di energia elettrica nella
transizione"  verifica  la  quantificazione di detti costi operata da
ciascuna delle imprese aventi diritto;
  Ritenuto che:
    sia opportuno, limitatamente all'anno 2000, al fine di consentire
un corretto confronto tra prezzi all'ingrosso per l'energia elettrica
destinata  al  mercato  libero e al mercato vincolato, procedere alla
determinazione  del  prezzo  all'ingrosso,  di  cui  all'art.  12 del
decreto  26 gennaio  2000,  al  netto  dei  costi  unitari  variabili
riconosciuti;
    al  fine  di  determinare  il  prezzo  all'ingrosso per l'energia
elettrica  destinata al mercato libero sia opportuno fissare il costo
unitario  variabile  riconosciuto  all'energia elettrica destinata al
mercato  libero  considerando  gli  effetti  della  deliberazione  n.
231/00;
    per  l'anno  2000,  anche  in  conseguenza di quanto indicato nel
precedente  alinea,  il  prezzo  all'ingrosso per l'energia elettrica
destinata  al mercato libero debba essere determinato applicando alla
somma  del  prezzo  all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al
mercato  vincolato  e  di PB corretto per le perdite, lo sconto medio
del 12% differenziato per fasce orarie e sottraendo, successivamente,
al risultato cosi' ottenuto PB corretto per le perdite;
    sia  opportuno  consentire alle imprese produttrici-distributrici
un  riconoscimento  dei  costi  variabili  di  produzione da impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali per
l'energia  elettrica  destinata  al  mercato libero in misura diversa
rispetto  al  PB corretto per le perdite, e in misura non superiore a
Ct, nei casi in cui la maggiorazione ai corrispettivi di accesso e di
uso  della  rete  di  trasmissione  nazionale per l'energia elettrica
prodotta  da  impianti  idroelettrici e geotermoelettrici di cui alla
deliberazione n. 231/00 sia risultata pari a zero;
    la  differenziazione  dello  sconto  medio  di  cui al precedente
alinea  debba  essere  determinata  in  modo  che l'articolazione dei
prezzi  per  fascia  oraria  che  ne  risulta rifletta i parametri di
scambio di cui alla tabella 10 della deliberazione n. 13/99;
    sino   alla   piena   operativita'   del  mercato  elettrico,  la
determinazione  del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta
sul   mercato   nazionale   debba   tenere  conto  del  prezzo  medio
dell'energia  elettrica  nei  contratti bilaterali, in misura diversa
per le diverse imprese produttrici-distributrici, cosi' da riflettere
il  diverso  peso  della  quota di energia elettrica da queste ceduta
attraverso  contratti  bilaterali,  al  fine  di evitare sistematiche
distorsioni tra il prezzo all'ingrosso medio effettivamente percepito
dall'impresa  produttrice-distributrice  ed  il  prezzo  all'ingrosso
dell'energia  elettrica  ceduta  sul  mercato  nazionale  determinato
dall'Autorita' ai sensi dell'art. 12 del decreto 26 gennaio 2000;
    coerentemente  con  la  definizione  del  prezzo all'ingrosso per
l'anno  2000,  sia  necessario  fissare  il  costo unitario variabile
riconosciuto   per   gli   impianti  di  generazione  che  utilizzano
combustibili fossili commerciali in misura pari a zero;
    per  l'anno  2001  sia  opportuno  determinare  il costo unitario
variabile riconosciuto per gli impianti di generazione che utilizzano
combustibili fossili commerciali in misura indistinta come pari a Ct,
prevedendo   la   determinazione   del   costo   unitario   variabile
riconosciuto per gli anni successivi con successivo provvedimento;
    sia opportuno determinare il costo variabile riconosciuto per gli
impianti di pompaggio con riferimento al costo dell'energia elettrica
acquistata   e  necessaria  per  produrre  un  kWh  dall'impianto  di
pompaggio stesso;
    la determinazione dell'ordine di entrata in funzione delle unita'
di  produzione  di  energia  elettrica  nonche'  la  selezione  degli
impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti secondo il
dispacciamento  di  merito  economico,  renda necessario prevedere un
riconoscimento   dei   costi   unitari  variabili  differenziato  per
tipologia   di  impianto,  e  determinato  secondo  criteri  tali  da
minimizzare  le  eventuali  distorsioni  nell'ordine  di  entrata  in
funzione delle unita' di produzione di energia elettrica;
    qualora  si riconoscano costi unitari variabili differenziati per
tipologia  di  impianto,  sia  necessario,  onde evitare distorsioni,
determinare  il  costo  unitario  variabile  riconosciuto  a  ciascun
impianto  ponderando il costo unitario variabile previsto per ciascun
impianto  per  il  rapporto  tra  la  quantita'  di energia elettrica
effettivamente  prodotta  dall'impianto  in  ciascun  bimestre  ed il
livello  della  produzione  di  energia  elettrica di riferimento nel
medesimo bimestre;
    sia  conseguentemente  necessario, nel calcolo dell'ammontare dei
costi  non  recuperabili  che  sarebbe stato riconosciuto all'impresa
produttrice-distributrice   in   assenza  di  cessioni  di  impianti,
correggere  il costo unitario variabile di ciascun impianto rilevante
ai  fini della reintegrazione per tenere conto dell'energia elettrica
di   riferimento   dell'impianto   in  eccesso  rispetto  all'energia
elettrica effettivamente prodotta dall'impianto stesso;
  Ritenuto inoltre che:
    i  parametri  RR,  di  cui  all'art.  5, comma 1, lettera b), del
decreto   26 gennaio  2000,  debbano  essere  aggiornati  annualmente
attraverso un meccanismo predeterminato in base al quale il valore di
ciascun  parametro  e'  ottenuto  applicando  al  valore dello stesso
parametro nell'anno precedente:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e
impiegati rilevato dall'Istat;
      b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari,
per tutto il periodo applicazione del meccanismo, al 4%;
      c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata
in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti
anteriormente al 19 febbraio 1997;
    i  parametri  RR,  di  cui  all'art.  5, comma 1, lettera b), del
decreto  26 gennaio 2000, debbano essere corretti per tenere conto di
ricavi   ulteriori   rispetto   a  quelli  derivanti  dalla  cessione
dell'energia elettrica;
    ai   fini  della  determinazione  dell'ammontare  dei  costi  non
recuperabili    che    sarebbe    stato    riconosciuto   all'impresa
produttrice-distributrice,   ai   sensi   dell'art.   5  del  decreto
26 gennaio  2000,  qualora  tutti  gli impianti fossero rimasti nella
titolarita'   della   medesima   impresa,   si   debba  tenere  conto
dell'energia   importata   o   acquistata   da   parte   di  societa'
eventualmente   costituite,   successivamente  al  19 febbraio  1997,
dall'impresa  produttrice-distributrice  e  controllate  o  collegate
dalla medesima impresa, nonche' da parte della societa' controllante,
cio' anche in coerenza con il principio, affermato nell'art. 6, comma
3, del decreto 26 gennaio 2000, per cui l'ammontare dei costi ammessi
a   reintegrazione,   nel   caso   di   operazioni  di  modificazione
dell'assetto   organizzativo  dell'impresa  produttrice-distributrice
avente  titolo  alla  reintegrazione dei costi non recuperabili, come
definita  nell'art. 1, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, non deve
superare  l'ammontare  che si sarebbe determinato se dette operazioni
non fossero state effettuate;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai  fini della presente deliberazione si applicano le seguenti
definizioni:
    a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    b) decreto  legislativo  n.  79/1999  e'  il  decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
    c) decreto   26 gennaio  2000  e'  il  decreto  26 gennaio  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 27 del
3 febbraio   2000,  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  come  successivamente
modificato  ed integrato dal decreto 17 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
    d) deliberazione  n.  70/97  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
26 giugno  1997,  n.  70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata
ed integrata;
    e) deliberazione  n. 205/99 e' la deliberazione 29 dicembre 1999,
n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;
    f) deliberazione  n.  231/00  e'  la deliberazione dell'Autorita'
20 dicembre  2000,  n.  231,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,
supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;
    g)  deliberazione n. 238/00 e' la deliberazione 28 dicembre 2000,
n.  238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;
    h) costo  unitario  variabile  riconosciuto  e' il costo unitario
variabile  che  l'Autorita' deve determinare, per ciascun impianto di
generazione  che  partecipa  alla  reintegrazione dei costi, ai sensi
dell'art. 5, comma 4, del decreto 26 gennaio 2000;
    i) impianti rilevanti sono gli impianti di generazione di energia
elettrica  che alla data del 19 febbraio 1997 erano nella titolarita'
dell'impresa  produttrice-distributrice  di cui al combinato disposto
degli  articoli  1,  comma  2,  e 2, comma 1, lettera a), del decreto
26 gennaio  2000,  ad  esclusione  degli  impianti di cui all'art. 3,
comma  2,  e  degli  impianti  soggetti  al  recupero  della  maggior
valorizzazione di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo decreto;
    j)  societa'  riconducibili all'impresa produttrice-distributrice
sono  le  societa'  costituite,  successivamente al 19 febbraio 1997,
dall'impresa  produttrice-distributrice  e dalla stessa controllate o
alla stessa collegate, nonche' la societa' controllante;
    k)  impianti a cui si applica la maggiorazione di cui all'art. 2,
comma   2.3,   della   deliberazione  n.  231/00  sono  gli  impianti
idroelettrici   non  di  pompaggio  e  geotermoelettrici  di  potenza
nominale  superiore a 3 MW che, alla data del 19 febbraio 1997, erano
di  proprieta'  o  nella  disponibilita'  di imprese che, alla stessa
data,  svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio,
in  tutto  o  in parte, l'energia elettrica distribuita e per i quali
non   sono   o  sono  stati  riconosciuti  contributi  ai  sensi  dei
provvedimenti  del  comitato  interministeriale  dei prezzi 12 luglio
1989,  n.  15,  14 novembre  1990,  n.  34, e 29 aprile 1992, n. 6, e
successive modificazioni e integrazioni;
    l) fascia oraria Fi e' la fascia oraria Fi (i = 1,...,4) definita
dal  titolo  II,  comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario,  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 302 del 29 dicembre 1990.