Art. 4.
                   Aggiornamento dei parametri RR
  4.1  Per  ciascun  impianto rilevante il parametro RR e' aggiornato
annualmente  dall'Autorita'.  Il  valore  del parametro RR negli anni
successivi  all'anno  2000  e'  ottenuto  applicando  al valore dello
stesso parametro nell'anno precedente:
    a) il  tasso  di  variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e
impiegati rilevato dall'Istat;
    b) il  tasso  di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari,
per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
    c) la  variazione  del livello dei costi fissi dovuta all'entrata
in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti
anteriormente al 19 febbraio 1997.
  4.2   Per   ciascun   impianto  rilevante  il  parametro  RR  viene
annualmente   corretto   per  tenere  conto  di  eventuali  ricavi  e
contributi relativi all'attivita' di produzione ed ulteriori rispetto
a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica.