Art. 4. Aggiornamento dei parametri RR 4.1 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR e' aggiornato annualmente dall'Autorita'. Il valore del parametro RR negli anni successivi all'anno 2000 e' ottenuto applicando al valore dello stesso parametro nell'anno precedente: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%; c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997. 4.2 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR viene annualmente corretto per tenere conto di eventuali ricavi e contributi relativi all'attivita' di produzione ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica.