IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio l99l, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  l-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C., tendente
ad   ottenere   la   proroga  della  corresponsione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
azienale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 5 agosto 1999, e successivi,
con  i  quali  e' stato concesso, a decorrere dal 1o gennaio 1999, il
suddetto trattamento;
  Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001 con il quale e'
stata   approvata   la  proroga  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'approvazione  della  prosecuzione del programma di
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
datato 26 aprile 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Fonderie  Pisano & C. con sede in Salerno,
unita'  di  Salerno,  per  un  massimo di 34 unita' lavorative per il
periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 giugno 2000;
  Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 1o
gennaio 2000;