IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Laboratori Guidotti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 1o marzo 2001, con il quale e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il decreto direttoriale datato 1o marzo 2001, con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 1o giugno 1999, il suddetto trattamento; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1o marzo 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Guidotti, con sede in Pisa, unita' di Ospedaletto - Pisa, via Trieste, 40, S. Pietro a Grado - Pisa per un massimo di 25 unita' lavorative per il periodo dal 1o dicembre 1999 al 31 maggio 2000. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1999 con decorrenza 1o dicembre 1999.