Art. 4. 1. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 2. In caso di ripetuta inerzia o grave inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali procede, con apposito decreto, alla revoca del riconoscimento. Le funzioni dell'organismo pagatore cui viene revocato il riconoscimento vengono assunte dall'AGEA, affinche' i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti. 3. Il Ministero notifica all'organismo pagatore ed alla Regione o Provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la revoca del riconoscimento, indicando le azioni e le modifiche organizzative, amministrative e contabili che devono essere effettuate per poter presentare una nuova istanza di riconoscimento. 4. Del procedimento di revoca del riconoscimento e' data comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea. II presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2000 Il Ministro: PECORARO SCANIO AVVERTENZA: Il presente decreto non e' stato registrato dalla Corte dei conti, in seguito all'avvenuta esecutivita', ai sensi dell'art. 27 della legge n. 340 del 2001.