Art. 4.
   1. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni
svolte   dagli  organismi  pagatori,  il  Ministero  delle  Politiche
Agricole  e  Forestali procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
   2. In caso di ripetuta inerzia o grave inadempienza nell'esercizio
delle  funzioni  svolte  dagli organismi pagatori, il Ministero delle
Politiche  Agricole  e  Forestali procede, con apposito decreto, alla
revoca  del  riconoscimento.  Le funzioni dell'organismo pagatore cui
viene revocato il riconoscimento vengono assunte dall'AGEA, affinche'
i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.
   3.  Il Ministero notifica all'organismo pagatore ed alla Regione o
Provincia  autonoma  competente,  nonche'  all'AGEA,  la  revoca  del
riconoscimento,  indicando  le  azioni  e le modifiche organizzative,
amministrative  e  contabili  che  devono essere effettuate per poter
presentare una nuova istanza di riconoscimento.
   4.   Del   procedimento  di  revoca  del  riconoscimento  e'  data
comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea.
   II  presente  provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 12 ottobre 2000
                                         Il Ministro: PECORARO SCANIO
          AVVERTENZA:
          Il presente decreto non e' stato registrato dalla Corte dei
          conti,  in  seguito  all'avvenuta  esecutivita',  ai  sensi
          dell'art. 27 della legge n. 340 del 2001.