Art. 2. D e r o g a 1. In via sperimentale, per la campagna vitivinicola 2001-2002, nella cantina e' consentito detenere, in deroga all'art. 17, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati, esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 3.