Art. 2.
                             D e r o g a
  1.  In  via  sperimentale,  per la campagna vitivinicola 2001-2002,
nella cantina e' consentito detenere, in deroga all'art. 17, comma 1,
lettera  l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965,
mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8%
vol non denaturati, esclusivamente alle condizioni previste dall'art.
3.