Art. 3.
            Condizioni alle quali e' consentita la deroga
  1. La deroga di cui all'art. 2 e' autorizzata alla condizione che:
    a) i  mosti  aventi  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale
inferiore a 8% vol:
      siano  ottenuti  direttamente  e totalmente da uve appartenenti
alle  varieta'  che  figurano  come  varieta'  di  uve  da vino nella
classificazione compilata a norma dell'art. 19 del regolamento CE) n.
1493/1999, introdotte e lavorate nella stessa cantina;
      abbiano i requisiti, oltre a quelli gia' previsti al precedente
trattino,   per   la   fabbricazione  di  succo  d'uva,  succo  d'uva
concentrato,  mosto  e  mosto  concentrato,  e  siano  effettivamente
trasferiti,  entro  5  giorni dalla data del loro ottenimento, ad uno
stabilimento   separato,  destinato  per  la  elaborazione  di  detti
prodotti;
    b) la detenzione nella cantina abbia luogo, fermo restando quanto
stabilito  dalla  lettera  a), entro e non oltre il 31 dicembre dello
stesso anno in cui i mosti sono stati ottenuti;
    c) sia    effettuata   apposita   dichiarazione   preventiva   da
presentarsi  all'Ufficio  periferico  almeno  sette  giorni prima del
giorno  in  cui  ha  inizio  il periodo di cui alla lettera b); nella
dichiarazione dovra' essere indicato:
      il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
      le generalita' del rappresentante legale;
      l'ubicazione  della cantina in cui avverra' la detenzione e del
numero  che,  nella  denuncia  effettuata  ai  sensi dell'art. 40 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, contraddistingue
i  recipienti  fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti con
titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol.
  2.   All'atto   del   ricevimento   della  dichiarazione  l'Ufficio
periferico  disporra' un accertamento, di cui verra' redatto apposito
verbale,   mirato   a  verificare  l'idoneita'  dei  locali  e  delle
attrezzature.
  3.  Qualora  dall'accertamento  emergano  condizioni  ostative alla
detenzione  la  ditta  interessata  dovra' adottare prima dell'inizio
della   detenzione  medesima  ogni  allestimento  ovvero  ogni  altra
prescrizione  indicata  dall'Ufficio  periferico  e idonea al fine di
evitare  che  i  mosti  aventi titolo alcolometrico volumico naturale
inferiore a 8% vol siano impiegati nella preparazione dei vini.
  4.  Qualsiasi  variazione  tecnico amministrativa relativa a quanto
preventivamente  dichiarato  dovra'  essere  comunicata  dalla  ditta
interessata  all'Ufficio  periferico competente entro il terzo giorno
lavorativo successivo alla variazione stessa allegando alla stessa la
relativa documentazione giustificativa.
  5.   Al   momento  dell'introduzione  delle  uve  nella  cantina  e
dell'ottenimento  dei  mosti,  i  mosti che non raggiungono il titolo
alcolometrico  volumico naturale 8% vol debbono essere immediatamente
immessi   nei  recipienti  destinati  a  contenerli,  secondo  quanto
indicato  nella  dichiarazione  preventiva di cui al comma 1, lettera
c).