Art. 3. Condizioni alle quali e' consentita la deroga 1. La deroga di cui all'art. 2 e' autorizzata alla condizione che: a) i mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol: siano ottenuti direttamente e totalmente da uve appartenenti alle varieta' che figurano come varieta' di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'art. 19 del regolamento CE) n. 1493/1999, introdotte e lavorate nella stessa cantina; abbiano i requisiti, oltre a quelli gia' previsti al precedente trattino, per la fabbricazione di succo d'uva, succo d'uva concentrato, mosto e mosto concentrato, e siano effettivamente trasferiti, entro 5 giorni dalla data del loro ottenimento, ad uno stabilimento separato, destinato per la elaborazione di detti prodotti; b) la detenzione nella cantina abbia luogo, fermo restando quanto stabilito dalla lettera a), entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui i mosti sono stati ottenuti; c) sia effettuata apposita dichiarazione preventiva da presentarsi all'Ufficio periferico almeno sette giorni prima del giorno in cui ha inizio il periodo di cui alla lettera b); nella dichiarazione dovra' essere indicato: il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; le generalita' del rappresentante legale; l'ubicazione della cantina in cui avverra' la detenzione e del numero che, nella denuncia effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol. 2. All'atto del ricevimento della dichiarazione l'Ufficio periferico disporra' un accertamento, di cui verra' redatto apposito verbale, mirato a verificare l'idoneita' dei locali e delle attrezzature. 3. Qualora dall'accertamento emergano condizioni ostative alla detenzione la ditta interessata dovra' adottare prima dell'inizio della detenzione medesima ogni allestimento ovvero ogni altra prescrizione indicata dall'Ufficio periferico e idonea al fine di evitare che i mosti aventi titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol siano impiegati nella preparazione dei vini. 4. Qualsiasi variazione tecnico amministrativa relativa a quanto preventivamente dichiarato dovra' essere comunicata dalla ditta interessata all'Ufficio periferico competente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla variazione stessa allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa. 5. Al momento dell'introduzione delle uve nella cantina e dell'ottenimento dei mosti, i mosti che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico naturale 8% vol debbono essere immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui al comma 1, lettera c).