Art. 4.
             Obblighi di documentazione e comunicazioni
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  paragrafo  1, del regolamento CEE n.
2238/93,   nella  cantina  ove  si  detengono  mosti  con  un  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  inferiore  a  8% vol devono essere
tenute  sui  registri  contabilita' separate ed in particolare devono
essere annotati:
    a) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;
    b) i quantitativi di mosto ottenuti;
    c) la massa volumica dei prodotti ottenuti;
    d) i  quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione
delle uve in mosti;
    e) la data delle operazioni di carico e scarico;
    f) gli estremi dei documenti di accompagnamento in uscita;
    g) la marcatura dei recipienti nei quali sono contenuti i mosti;
    h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.
  2.  Le  iscrizioni  nel  registro  di carico e scarico previste dal
comma  1,  devono  essere effettuate entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello dell'operazione.
  3.   All'Ufficio   periferico  devono  essere  presentate  o  fatte
pervenire, anche via telefax, con preavviso di almeno 72 ore, esclusi
i giorni festivi:
    la   comunicazione   concernente   la   data  presunta  di  prima
introduzione delle uve raccolte nella campagna 2001 - 2002;
    la  comunicazione  concernente  la  data  di spedizione dei mosti
aventi  un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol,
il  quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale
e del destinatario ed il luogo di consegna.