Art. 4. Obblighi di documentazione e comunicazioni 1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol devono essere tenute sui registri contabilita' separate ed in particolare devono essere annotati: a) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto; b) i quantitativi di mosto ottenuti; c) la massa volumica dei prodotti ottenuti; d) i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti; e) la data delle operazioni di carico e scarico; f) gli estremi dei documenti di accompagnamento in uscita; g) la marcatura dei recipienti nei quali sono contenuti i mosti; h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione. 2. Le iscrizioni nel registro di carico e scarico previste dal comma 1, devono essere effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione. 3. All'Ufficio periferico devono essere presentate o fatte pervenire, anche via telefax, con preavviso di almeno 72 ore, esclusi i giorni festivi: la comunicazione concernente la data presunta di prima introduzione delle uve raccolte nella campagna 2001 - 2002; la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale e del destinatario ed il luogo di consegna.