Art. 5.
                     Documenti per il trasporto
  1.   Il   trasporto   delle  uve  e  dei  mosti  aventi  un  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  inferiore  a  8%  vol  deve essere
scortato  dal  documento  di accompagnamento previsto dal regolamento
CEE n. 2238/93 non applicandosi la deroga prevista dall'art. 4, punto
1, dello stesso regolamento CEE 2238/93.
  2.  Sul  documento  di accompagnamento, nella casella relativa alla
designazione  del  prodotto, deve essere riportata la dicitura "mosto
di uva destinato esclusivamente alla produzione" completata dalla sua
destinazione a succo di uve o a succo di uve concentrato.
  Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 28 maggio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio