Art. 5. Documenti per il trasporto 1. Il trasporto delle uve e dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol deve essere scortato dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento CEE n. 2238/93 non applicandosi la deroga prevista dall'art. 4, punto 1, dello stesso regolamento CEE 2238/93. 2. Sul documento di accompagnamento, nella casella relativa alla designazione del prodotto, deve essere riportata la dicitura "mosto di uva destinato esclusivamente alla produzione" completata dalla sua destinazione a succo di uve o a succo di uve concentrato. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio