(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

CENTRO  INTERNAZIONALE  RADIO MEDICO (C.I.R.M.) FONDAZIONE DI DIRITTO
                               PRIVATO
(Ente  morale  decreo del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950,
        n. 553) Istituita dal prof. Guido Guida - O.N.L.U.S.
                         Statuto - C.I.R.M.
                "Centro internazionale radio medico"
             FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO - O.N.L.U.S.
                  (Centro di assistenza telemedica)

                               STATUTO

(Approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 aprile
1950, n. 553, successivamente modificato ed integrato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 maggio  1956,  n. 1114, decreto del
Presdidente  della  Repubblica  3 luglio 1958, n. 986, legge 6 luglio
1960,  n.  679  e  decreto  del Presidente della Repubblica 27 maggio
                           1967, n. 1275).
                               Art. 1.
                            Denominazione
    Il  "Centro internazionale radio-medico" con acronimo "C.I.R.M.",
e' una fondazione riconosciuta di diritto privato e un'organizzazione
non  lucrativa  di utilita' sociale, eretta a ente morale con decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 553 del 29 aprile 1950.
    La  sigla  "C.I.R.M." identifica a tutti gli effetti del presente
statuto,  la fondazione, la quale dovra' fare uso nella denominazione
e  in  qualsivoglia  segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al
pubblico,  della  locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o con acronimo "O.n.l.u.s.".
    La fondazione predetta, e' regolata dalle suindicate disposizioni
di  legge  e  disciplinata  dagli  articoli  14 e seguenti del codice
civile,  dalle  norme  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  460 del
4 dicembre  1997  e  successivi  emanandi  regolamenti, nonche' dalle
norme  contenute  nel  presente  statuto,  che viene redatto anche in
lingua comunitaria europea, inglese e francese.
                               Art. 2.
                              S e d e
    La sede dell'ente e' in Italia, a Roma, in via dell'Architettura,
n. 41.
    La  fondazione  potra'  operare in Italia e all'estero nei modi e
con  gli  strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per
il conseguimento delle finalita' istituzionali.
    Potra'  all'uopo costituire delegazioni, uffici e sedi secondarie
in Paesi dell'Unione europea e non.
                               Art. 3.
                            O g g e t t o
    La fondazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo l'attuazione
di  iniziative del piu' alto interesse sociale e di pubblica utilita'
quali  quelle  di  prestare  gratuitamente  assistenza  e  consulenza
sanitaria  con qualunque sistema di telecomunicazione, agli equipaggi
e ai passeggeri imbarcati su navi italiane e straniere in navigazione
ovunque,  nonche'  agli equipaggi ed ai viaggiatori di aereomobili in
volo  in  qualsiasi  parte  del mondo ed, in genere, a chiunque abbia
comunque bisogno di soccorso medico urgente.
    La  fondazione  ha  inoltre  lo scopo di prestare sempre a titolo
gratuito, pronto intervento sanitario in favore di ammalati residenti
in luoghi sprovvisti di strutture e attrezzature medico-chirurgiche e
che,  per  le  loro  condizioni,  abbiano bisogno di soccorso urgente
telemedico.
    Nel   quadro  delle  attivita'  direttamente  connesse  a  quelle
istituzionali,  anche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.
460/1997,   la   fondazione   potra'   partecipare   direttamente   o
indirettamente  ad  altre  organizzazioni  non  lucrative di utilita'
sociale  con  scopi  analoghi  o  affini, svolgere anche attivita' di
ricerca  scientifica  di particolare interesse sociale partecipando a
programmi  di  studio  nazionali  ed  internazionali,  procedere alla
formazione  e qualificazione degli equipaggi delle navi e degli aerei
anche  per  l'uso  della strumentazione sanitaria installata a bordo,
istituire  corsi  di aggiornamento per i quadri imbarcati ed attivare
altre   attivita'  residuali,  anche  verso  pagamento  di  specifici
corrispettivi, purche' nei limiti di cui al citato art. 5 del decreto
legislativo  n.  469/1997, quali, a puro titolo esemplificativo e non
esaustivo,   la  raccolta  di  fondi  con  sottoscrizioni  pubbliche,
occasionalmente  ed  in  concomitanza  di  ricorrenze, celebrazioni e
campagne di sensibilizzazione sociale.
    Ai  sensi  e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera
c),  del decreto legislativo n. 460/1997 ad eccezione delle attivita'
direttamente  connesse  a  quelle  istituzionali,  e'  fatto espresso
divieto  di  svolgere  altre  diverse  attivita'  senza  finalita' di
solidarieta' sociale.
                               Art. 4.
                      Patrimonio indisponibile
    Il patrimonio della fondazione e' costituito:
      a) dall'immobile,  attuale  sede  dell'ente,  sito in Roma, con
accesso  da  via  dell'Architettura n. 41, costituito nel suo insieme
dal fabbricato da cielo a terra con annesso spazio pertinenziale;
      b) dai due appartamenti di proprieta' della fondazione, facenti
parte   del   fabbricato  in  Roma,  via  Filippo  Serafini  n.  6  e
precisamente  quello  posto  al piano secondo della scala A, distinto
con  il  numero interno dodici e quello al piano terzo della medesima
scala  A,  distinto  con  il  numero  interno  sedici;  entrambi  con
destinazione  vincolata, il primo al fondo premi dott. Leonardo Guida
ed  il  secondo  alle indennita' di licenziamento del personale della
fondazione,  cosi'  come  stabilito  dal decreto del Presidente della
Repubblica  del 15 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 17 maggio 1965;
      c) dalla   somma   di  L. 1.000.000,  rappresentante  l'importo
rivalutato di L. 100.000, a suo tempo, elargito, nei modi prescritti,
dal suo fondatore, prof. Guido Guida;
      d) dai   beni   immobili  che  eventualmente  perverranno  alla
fondazione   a  qualsiasi  titolo,  nonche'  da  donazioni,  lasciti,
elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonche'
da persone fisiche e giuridiche e ONLUS, sempre che i beni immobili e
mobili,   le   elargizioni   ed  i  contributi  di  cui  sopra  siano
espressamente   destinati   ad  incrementare  il  patrimonio  per  il
raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.
    Il  patrimonio della fondazione e' indisponibile durante tutta la
vita   dell'ente   ed  e'  fatto  divieto  espresso  di  procedere  a
distribuzione   di   fondi,   riserve,  o  capitale  a  meno  che  la
destinazione  o  la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate  a  favore  di  altre  ONLUS  che  per  legge,  statuto  o
regolamento  siano parte direttamente o indirettamente della medesima
ed unitaria struttura.
    In caso di scioglimento della fondazione per una qualsiasi causa,
il  patrimonio  dell'organizzazione  dovra'  essere devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica
utilita',  sentito  l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190,   della  legge  n.  662  del  23 dicembre  1996,  salvo  diversa
destinazione imposta dalla legge.
                               Art. 5.
                            E n t r a t e
    Per  l'adempimento  dei suoi compiti, la fondazione dispone delle
seguenti entrate:
      a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
      b) del  contributo  annualmente concesso dallo Stato e gravante
sul  relativo  capitolo  di  bilancio  del  Ministero dei trasporti e
navigazione, istituito, detto contributo, con legge 31 marzo 1955, n.
209  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 1955;
      c) da  eventuali  contribuzioni  volontarie, ai sensi e per gli
effetti  del  secondo comma dell'art. 770 del codice civile, da parte
del  personale  marittimo  ed  aereo, nonche' da parte delle societa'
armatoriali  e  di navigazione aerea civile, fatte a favore dell'ente
in occasione ed in riconoscimento dell'utilita' dei servizi resi;
      d) di   ogni  eventuale  contributo  ed  elargizione  di  terzi
destinato  all'attuazione  degli  scopi statutari e non espressamente
destinato all'incremento del patrimomo.
    E'  fatto  espresso obbligo, con l'osservanza dei limiti previsti
all'art.  10,  n. 6 decreto legislativo n. 460/1997, di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione della fondazione esclusivamente per la
realizzazione  delle  sole  attivita'  istituzionali o direttamente a
queste connesse.
                               Art. 6.
    Il  "C.I.R.M."  realizza  i  suoi  fini mediante teletrasmissioni
anche via satellitare, ovvero avvalendosi di altri sistemi utili allo
scopo.
    Fra  gli  altri  mezzi,  messi a disposizione dell'ente, a titolo
esemplificativo  e  non esaustivo, possono figurare quelli forniti in
comodato  gratuito  da societa' pubbliche e private, quelli donati da
Stati stranieri ed enti di soccorso internazionali nonche' da enti ed
amministrazioni  pubbliche  e  private  italiane,  comprese  le Forze
armate e da privati cittadini.
                               Art. 7.
                               Organi
    Organi della fondazione sono:
      1) il collegio dei benemeriti;
      2) il consiglio di amministrazione e il presidente;
      3) il comitato esecutivo;
      4) il comitato etico-scientifico-medico;
      5) il segretario amministrativo;
      6) il collegio dei revisori contabili.
                               Art. 8.
                       Collegio dei benemeriti
    Sono  benemeriti  del  C.I.R.M.,  in  quanto  tali  nominati  dal
fondatore    e   successivamente   dal   presidente   del   consiglio
d'amministrazione,  su conforme deliberazione del consiglio medesimo,
i seguenti soggetti ed enti:
      a) la  Marina  militare  italiana che ha concesso in uso alcune
apparecchiature  radio  ed  il  personale tecnico necessario, nonche'
all'occorrenza  i  mezzi aeronavali per il trasporto degli ammalati e
feriti gravi presso i centri ospedalieri;
      b) l'Aeronautica  militare italiana che ha messo a disposizione
mezzi aerei per effettuare i trasporti di cui sopra;
      c) il   Ministero   delle  comunicazioni  che  ha  concesso  la
franchigia  per le radio trasmissioni necessarie per poter realizzare
il servizio in parola;
      d) il  Ministero  della  sanita'  che in passato ha elargito un
contributo;
      e) il Ministero dei trasporti e della navigazione che, oltre ad
aver   dato  l'appoggio  morale,  ha  anche  elargito  un  contributo
all'ente;
      f) il professor Guido Guida benemerito fondatore;
      g) i  medici  di  chiara  fama, consulenti della fondazione che
prestano la loro opera gratuitamente;
      h) le persone e gli enti pubblici e privati che, a giudizio del
consiglio  d'amministrazione, abbiano svolto in qualsiasi modo azione
meritoria  in  favore  della fondazione, o che abbiano elargito aiuti
economici di una certa entita'.
    I  suddetti soggetti ed enti procedono alla nomina dei componenti
del  consiglio  di  amministrazione  di  loro  spettanza,  secondo le
modalita' di cui al successivo art. 9.
                               Art. 9.
                     Consiglio d'amministrazione
    Il  C.I.R.M. e' retto da un consiglio di amministrazione composto
da nove membri e precisamente:
      a) quattro membri, ciascuno dei quali nominati con atto formale
rispettivamente  dai  benemeriti  di cui alle lettere a), b), c), d),
e),  dell'art.  8,  e  cioe':  dallo  Stato maggiore della Difesa, da
individuare, alternativamente, nell'ambito dello Stato maggiore della
Marina  ovvero  dello  Stato maggiore dell'Aeronautica, dal Ministero
delle  comunicazioni,  dal  Ministero della sanita' (legge n. 679 del
6 luglio 1960), dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
      b) tre  medici, scelti anche tra i non benemeriti, nominati dai
soggetti benemeriti di cui ai punti g) e h) dell'art. 8;
      c) due  membri benemeriti nominati dal presidente del consiglio
d'amministrazione.
    I  soggetti  benemeriti devono eleggere i tre suddetti componenti
del  consiglio  di  amministrazione  di  cui  alla lettera b), con la
presenza di almeno due terzi dei benemeriti a quel momento designati,
includendo  altresi'  nel  detto  quorum  anche coloro che si faranno
rappresentare  con delega rilasciata ad uno dei presenti e coloro che
vorranno esprimere il voto per corrispondenza.
    Il consiglio nella prima adunanza composto dai membri di cui alle
lettere  a) e b), elegge nel suo seno il presidente, tra i tre medici
eletti  dai benemeriti con il voto favorevole di almeno due terzi dei
componenti.  Il  presidente  eletto procede, nella seduta successiva,
alla nomina dei due membri benemeriti di cui alla lettera c).
    Il  consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati.
    Le  riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal
presidente  del  consiglio  medesimo  ed  in  caso  di  assenza  o di
impedimento  del  presidente,  ne  fa'  le  veci  il consigliere piu'
anziano tra i presenti.
    Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano anche il
direttore  medico  ed il segretario amministrativo, i quali, all'uopo
richiesti  dal  consiglio,  potranno esprimere giudizio motivato, non
vincolante,   sull'oggetto  della  deliberazione,  nell'ambito  delle
rispettive competenze.
    Il   segretario  amministrativo  redige  processo  verbale  della
seduta.
                              Art. 10.
                              Funzioni
    Il consiglio di amministrazione:
      a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della
fondazione  in  particolare per quanto riguarda l'utilizzazione delle
risorse  finanziarie  necessarie  per  il  conseguimento  degli scopi
istituzionali;
      b) procede   alla   nomina  del  segretario  del  consiglio  di
amministrazione;
      c)  nell'ambito di quanto previsto dal codice civile, delega al
presidente  ed  al  comitato  esecutivo l'assolvimento di particolari
attribuzioni, determinando espressamente i limiti della delega;
      d) entro  quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, approva il
bilancio  consuntivo  della  gestione, formato secondo il criterio di
competenza da una situazione patrimoniale, un conto economico e dalla
relazione esplicativa di accompagnamento;
      e) approva  il  bilancio  preventivo dell'ente, accompagnato da
una  relazione tecnica illustrativa previsionale e programmatica e le
relative    variazioni,    nonche'    il    rendiconto    consuntivo,
rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno;
      f)  trasmette  i  documenti  e le relative relazioni, di cui ai
punti  d)  ed  e)  al  collegio dei revisori contabili, per il parere
preventivo, che il detto organo e' tenuto a formulare;
      g) appronta  i  progetti  dei vari regolamenti, per l'attivita'
dell'ente;
      h) promuove,  quando occorra, l'adeguamento dello statuto e dei
regolamenti  a  nuove  disposizioni  di  legge  o  a  mutate esigenze
organizzative, il tutto nei limiti consentiti dalla legge;
      i)  puo'  concedere,  su  proposta  del  presidente, diplomi di
benemerenza  a  chiunque  abbia  validamente  operato  a favore della
fondazione;
      j)  delibera,  in  genere, su tutti gli atti che interessano la
fondazione e ne cura la loro esecuzione.
    Al  presidente  del consiglio di amministrazione, ai consiglieri,
nonche'  ai  componenti il collegio dei revisori dei conti, spettano,
oltre  al  rimborso  spese,  le  indennita' di carica determinati dal
consiglio  di  amministrazione,  nella  misura  minima  prevista  dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
sue  successive  modificazioni  e  integrazioni,  cosi' come previsto
dall'art. 10, n. 6 del decreto legislativo n. 460/1997.
                              Art. 11.
                            Convocazioni
    Le  adunanze  del  consiglio  di amministrazione sono ordinarie e
straordinarie;  entrambe  sono di norma, convocate dal presidente del
consiglio d'amministrazione mediante avviso scritto con l'indicazione
degli  argomenti posti all'ordine del giorno da trattare, da inviarsi
anche  a  mezzo  fax  almeno  otto  giorni  prima  al  domicilio  dei
componenti   del   consiglio   medesimo.   Nell'avviso   scritto   di
convocazione  deve  essere  indicato il giorno e l'ora per la seconda
convocazione.
    Quelle  ordinarie  sono  tenute per l'approvazione del bilancio e
dei  documenti  contabili  di  cui  al  precedente  art.  10;  quelle
straordinarie   dovono  essere  tenute  ogni  qualvolta  sussista  la
relativa  ed  indifferibile necessita' e possono essere convocate dal
presidente  ovvero  su  richiesta scritta e motivata di almeno cinque
componenti del consiglio.
    Il comitato esecutivo si riunisce con preavviso di tre giorni.
    Le  adunanze  del  consiglio di amministrazione sono valide se e'
presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
                              Art. 12.
                            Deliberazioni
    Per   la   validita'   delle   deliberazioni   del  consiglio  di
amministrazione,  in prima convocazione occorre la presenza di almeno
sette  dei  suoi  componenti  ed il voto favorevole della maggioranza
assoluta  degli intervenuti; in seconda convocazione le deliberazioni
sono  valide  con  la  presenza  di  almeno  cinque  membri  i  quali
deliberano a maggioranza assoluta degli intervenuti.
    Le  deliberazioni  vengono adottate con voto espresso per appello
nominale   o   a   scrutinio   segreto,  in  questo  caso  quando  la
deliberazione abbia ad oggetto questioni concernenti le persone.
    Nel  computo dei voti, a parita' di consensi, prevale il voto del
presidente,  o  in  sua assenza o impedimento, quello del consigliere
presente piu' anziano d'eta'.
    I   processi   verbali   delle  deliberazioni  sono  redatti  dal
segretario  amministrativo  e  sono sottoscritti dal presidente e dal
segretario amministrativo.
    I  verbali  delle  deliberazioni del consiglio di amministrazione
devono  essere  trascritti in ordine cronologico su appositi registri
regolarmente bollati e numerati in ogni pagina.
                              Art. 13.
                              Decadenza
    Decadono  dalla carica di membri del consiglio di amministrazione
coloro  i  quali  senza  giustificato motivo non intervengono per tre
sedute consecutive.
    La  decadenza  e'  pronunciata  dal  consiglio  d'amministrazione
mediante apposita deliberazione.
                              Art. 14.
       Funzioni del presidente del consiglio d'amministrazione
    Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione,
il   comitato   esecutivo  e  il  comitato  etico-scientifico-medico,
sovrintende   l'esecuzione   delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione  e degli altri organi e intrattiene i rapporti con le
autorita' e le pubbliche amministrazioni.
    Il   presidente   del   consiglio   di   amministrazione   ha  la
rappresentanza legale ed in giudizio della fondazione.
    Il  presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione
di  tutti  gli  affari  che  vengono  deliberati;  sorveglia  il buon
andamento  della  fondazione;  cura  l'osservanza  dello statuto e ne
promuove  la  riforma  qualora si renda necessario; adotta in caso di
urgenza ogni provvedimento opportuno.
    In caso di assenza o di impedimento del presidente, fa le veci il
consigliere  il  quale al momento della nomina viene indicato come il
consigliere piu' anziano d'eta'.
    Il  presidente  ha altresi' il potere di assumere, sospendere nei
limiti  e con le modalita' consentite dalla legge, il personale della
fondazione;  concedere  allo  stesso  permessi  straordinari  secondo
quanto  disposto  dal  regolamento  del  personale dell'ente, nonche'
licenziare per giusta causa il personale dipendente della fondazione;
adottare  in  caso  d'urgenza,  tutti  i provvedimenti e le decisioni
indifferibili   che   dovranno   essere   sottoposti   al   consiglio
d'amministrazione   per   la   loro  ratifica  nella  prima  adunanza
successiva;  potra'  infine,  su  conforme  deliberazione consiliare,
nominare  consulenti  medici, tecnici, nonche' avvocati, o consulenti
dottori   commercialisti  oltre  che,  i  soggetti  benemeriti  della
fondazione con le modalita' di cui al precedente art. 9.
                              Art. 15.
                              Comitati
    Il   comitato  esecutivo  e'  composto  di  tre  membri,  il  cui
presidente e' il presidente del consiglio d'amministrazione.
    Gli  altri  due  componenti  devono  essere  designati  uno fra i
consiglieri  medici  eletti  e l'altro dal rappresentante dell'organo
vigilante presente nel consiglio d'amministrazione.
    I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Il  comitato  ha  funzioni  esecutive  nell'ambito  delle deleghe
ricevute dal consiglio d'amministrazione.
    Il comitato etico scientifico medico e' nominato dal consiglio di
amministrazione su proposta del presidente. Ha funzioni consultive ed
e'  composto  da un numero minimo di tre e massimo di cinque membri e
si  riunisce  tutte le volte che viene convocato dal presidente della
fondazione,  ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il
consiglio  di amministrazione. Esso e' presieduto dal presidente o in
sua  assenza  dal consigliere del comitato stesso, all'uopo designato
dal presidente.
    Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
                              Art. 16.
                      Segretario amministrativo
    Il segretario amministrativo collabora con il presidente:
      a) alla   preparazione   dei   programmi   di  attivita'  della
fondazione, nonche' al successivo controllo dei risultati;
      b) all'attuazione   delle   deliberazioni   del   consiglio  di
amministrazione  ed  alla  predisposizione  degli  schemi di bilancio
consuntivo, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
    Cura  la  gestione dei programmi di attivita' della fondazione ed
e' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.
    Partecipa  alle  sedute  del  consiglio  di amministrazione della
fondazione a norma dell'art. 9.
                              Art. 17.
    La  pianta  organica,  le  modalita'  di  nomina,  i diritti ed i
doveri,  le attribuzioni, le mansioni del personale sono contenute in
apposito    regolamento   organico   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione.
                              Art. 18.
                         Revisori contabili
    Il  collegio  dei  revisori  contabili  e' composto di tre membri
effettivi,  e  tre  supplenti, nominati rispettivamente dai Ministeri
del  tesoro,  dei  trasporti  e  della navigazione e dal consiglio di
amministrazione  del  CIRM su proposta dei membri benemeriti presenti
in  consiglio  fra  sei nominativi di dottori commercialisti iscritti
all'albo   dei   revisori  contabili  con  almeno  quindici  anni  di
anzianita'  di  iscrizione all'ordine di appartenenza e devono essere
iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili presso il Ministero
della giustizia.
    Svolge  la  funzione  di presidente il membro eletto dal collegio
dei  revisori  contabili  nella  sua prima riunione. I componenti del
collegio durano in carica tre anni, e operano ai sensi di legge.
                              Art. 19.
                              Esercizio
    L'esercizio  finanziario coincide con l'anno solare e decorre dal
1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
                              Art. 20.
                            Scioglimento
    Lo  scioglimento  per qualunque causa della fondazione fa sorgere
l'obbligo  di  devolvere  il  patrimonio dell'organizzazione ad altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica
utilita',  sentito  l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
    Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto,
si  fa riferimento alle norme del codice civile, alle disposizioni di
cui  al  decreto  legislativo  n.  460/1997  ed  altre leggi speciali
regolanti in genere la materia e specificatamente la fondazione.