(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

                               Art. 1.
    1. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
      b) per   Autorita',   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni;
      c) per  Consiglio,  il Consiglio dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
      d) per  Commissioni,  la Commissione per le infrastrutture e le
reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;
      e) per unita' organizzative, le unita' organizzative di primo e
di    secondo    livello   definite   dal   regolamento   concernente
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Autorita', approvato con
delibera  n.  17/98  del  16 giugno  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le
successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01
del  25 gennaio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;
      f) per  bollettino,  il bollettino di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
                               Art. 2.
    1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela
di  situazioni giuridicamente rilevanti puo' esercitare il diritto di
accesso  ai  documenti  formati o stabilmente detenuti dall'Autorita'
mediante  richiesta  scritta  e motivata, sulla quale il responsabile
del  procedimento  provvede  entro  trenta  giorni,  informandone  il
Consiglio.  Nella  richiesta sono indicati specificamente i documenti
per i quali e' richiesto l'accesso.
    2. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente o, su
iniziativa  di  questi,  altro  funzionario  appartenente  all'unita'
organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
    3.  Il  diritto  di  accesso ai documenti contenenti informazioni
riservate   di   carattere   personale,  commerciale,  industriale  e
finanziario,   relative   a   persone   ed   imprese   e'  esercitato
esclusivamente  tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti
in  cui  cio'  sia  necessario  per  curare o difendere gli interessi
giuridici  del  soggetto  istante.  Le  unita' organizzative adottano
tutti  i  necessari  accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle
persone  e  delle  imprese  a che le informazioni riservate non siano
divulgate.
    4.  I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti
all'accesso.
    5.   Il   differimento  dell'accesso  ai  documenti  puo'  essere
disposto,  ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e  successive  modificazioni,  quando  vi sia una oggettiva
necessita'   di   salvaguardia   delle   esigenze   di   riservatezza
dell'Autorita'  in  relazione  a  documenti  la  cui conoscenza possa
compromettere  l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
    6.  Per  ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, e'
predisposto   un   apposito   indice  analitico  dei  documenti,  con
l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del
relativo contenuto.
                               Art. 3.
    1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni
fornite  presentano  all'unita'  organizzativa competente un'apposita
richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti
e  degli  specifici  motivi  di  riservatezza  o  di  segretezza  che
giustificano la richiesta stessa.
    2.   L'ufficio   comunica  agli  interessati,  con  provvedimento
motivato,  l'eventuale  accertamento,  positivo o negativo, in ordine
alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a
giustificazione delle richieste di cui al comma 1.
    3.  Il mancato accertamento non preclude ai terzi l'esercizio del
proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti
per i quali non e' stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o
in  caso  di  accertamento  negativo  in  ordine alla sussistenza dei
motivi  di  riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l'ufficio
comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato,
il  quale,  entro  i  successivi  cinque  giorni,  puo' presentare le
proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.
                               Art. 4.
    1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art.
2, comma 4:
      a) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unita'
organizzative  con funzione di studio e di preparazione del contenuto
di atti;
      b) gli  atti  e  i  documenti  formati o acquisiti nel corso di
indagini conoscitive;
      c) gli   atti   e   i   documenti  concernenti  l'attivita'  di
segnalazione  al  Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c),
n. 1), della legge;
      d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza
e  la  inerente  corrispondenza,  salvo  che gli stessi costituiscano
presupposto  logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorita'
e siano in questi ultimi richiamati;
      e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorita';
      f) i  verbali  delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni
nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e
nelle  parti  in  cui  riportino  opinioni  singolarmente espresse da
partecipanti alle riunioni;
      g) gli  atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non
scorporabili  da  documenti  direttamente utilizzati e, comunque, gli
atti  che  non  abbiano  avuto specifico rilievo nelle determinazioni
amministrative.
    2.  I  documenti  formati  dall'Autorita'  o detenuti stabilmente
dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma
1,  della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o
di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.
    3.  Sono  sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti
inerenti  a  rapporti  tra  l'Autorita'  e le istituzioni dell'Unione
europea,  nonche'  tra  l'Autorita'  e gli organi di altri Stati o di
altre   organizzazioni   internazionali,  dei  quali  non  sia  stata
autorizzata la divulgazione.
    4. L'accessibilita' di atti e documenti acquisiti o formati nella
fase  preistruttoria e' comunque differita fino all'emanazione di una
decisione di avvio dell'istruttoria o di archiviazione.
    5.  Il  Consiglio  determina,  con  delibera  da  pubblicarsi nel
bollettino,   le   modalita'   organizzative  di  accesso  alla  sede
dell'Autorita' e i costi di riproduzione della documentazione.
    6. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241
del  1990  e  dell'art.  8,  comma  5,  lettera  d),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  352  del  1992,  ed  in  relazione
all'esigenza  di  salvaguardare  la  riservatezza  dei terzi, persone
fisiche  e  giuridiche,  gruppi  ed associazioni, fatta salva per gli
interessati   la  garanzia  della  visione  degli  atti  relativi  ai
procedimenti  amministrativi  la  cui  conoscenza  sia necessaria per
curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
      a) rapporti  informativi  e ogni altro documento concernente la
valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;
      b) elaborati  relativi  alle  prove di concorso e selettive per
l'assunzione  del  personale  dipendente,  fino  all'esaurimento  del
relativo procedimento;
      c) documentazione   relativa  agli  avanzamenti  del  personale
dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
      d) documentazione  relativa  ad  accertamenti  medici  ed  alla
salute delle persone;
      e) documentazione  caratteristica,  matricolare  o  concernente
situazioni private del personale dipendente;
      f) documentazione  attinente  a procedimenti penali coperta dal
segreto    istruttorio,    a    procedimenti    disciplinari,    fino
all'esaurimento del relativo iter, nonche' monitori e cautelari, e la
documentazione  concernente  l'istruzione  di  ricorsi presentati dal
personale dipendente;
      g) documentazione relativa al trattamento economico individuale
del  personale  in  servizio  e  in  quiescenza, qualora dalla stessa
possano desumersi informazioni di carattere riservato;
      h) documentazione    relativa    alla   situazione   familiare,
finanziaria,  economica  e  patrimoniale  di  persone, ivi compresi i
dipendenti,    comunque    utilizzata    ai    fini    dell'attivita'
amministrativa.
    7.   In  caso  di  dubbio  fra  possibili  interpretazioni  delle
disposizioni  che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per
quanto  non  direttamente  disciplinato  dal presente regolamento, le
unita'  organizzative  uniformano  la  propria  azione ai principi di
trasparenza, partecipazione e pari opportunita' di tutela.