Art. 2.
                        Incarico ai consorzi

  1. I consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza, ai sensi
dell'art.  19 della legge n. 164/1992, al fine di ottenere l'incarico
anche  per  l'attivita' di controllo di cui all'art. 1, nei confronti
di  tuffi  i partecipanti alla filiera produttiva, presentano istanza
al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento
della  qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione
generale  per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore,  dimostrando  di  possedere una rappresentativita' della
produzione   di   competenza   dei  vigneti  della  zona  delimitata,
rivendicata  a  D.O.C.  o  a  D.O.C.G.,  pari almeno al 66%, riferita
all'anno precedente la presentazione della istanza medesima.
  2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata di un apposito piano di
controlli e di relativo tariffario.
  3. Verificata la sussistenza del requisito della rappresentativita'
di  cui  al  comma  1  e  l'adeguatezza  del piano di controlli e del
relativo  tariffario  di  cui  al  comma 2, il Ministero, su conforme
parere della/e regioni e provincia/e autonoma/e interessata/e, emette
apposito decreto d'incarico.