Art. 2. Incarico ai consorzi 1. I consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, al fine di ottenere l'incarico anche per l'attivita' di controllo di cui all'art. 1, nei confronti di tuffi i partecipanti alla filiera produttiva, presentano istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, dimostrando di possedere una rappresentativita' della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata, rivendicata a D.O.C. o a D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente la presentazione della istanza medesima. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata di un apposito piano di controlli e di relativo tariffario. 3. Verificata la sussistenza del requisito della rappresentativita' di cui al comma 1 e l'adeguatezza del piano di controlli e del relativo tariffario di cui al comma 2, il Ministero, su conforme parere della/e regioni e provincia/e autonoma/e interessata/e, emette apposito decreto d'incarico.