Art. 3.
                   Requisiti di rappresentativita'

  1.    La   verifica   della   sussistenza   del   requisito   della
rappresentativita'   di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e'
effettuata  con  cadenza  triennale  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali  -  Dipartimento  della  qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore.
  2.   Qualora   tale   requisito   di   rappresentativita'  non  sia
soddisfatto,  si  procede alla revoca dell'incarico affidato ai sensi
dell'art. 2.