Art. 3. Requisiti di rappresentativita' 1. La verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita' di cui all'art. 2 del presente decreto e' effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore. 2. Qualora tale requisito di rappresentativita' non sia soddisfatto, si procede alla revoca dell'incarico affidato ai sensi dell'art. 2.