Art. 4. Effettuazione controlli 1. I partecipanti alla filiera produttiva che intendono utilizzare una specifica menzione distintiva di qualita' e tracciabilita' sono sottoposti al controllo del consorzio di tutela appositamente incaricato ai sensi dell'art. 2. 2. I costi derivanti dall'attivita' di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati. 3. Le tariffe relative ai costi sostenuti, poste a carico dei soggetti interessati secondo le modalita' di cui al comma 2, sono determinate senza alcuna differenziazione, fra aderenti e non aderenti al consorzio appositamente incaricato. 4. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun consorzio di tutela riconosciuto presenti domanda per ottenere l'incarico di controllo, le regioni e province autonome d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali attivano le procedure per individuare un organismo pubblico o privato cui affidare l'attivita' di controllo, con le modalita' previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 5. La procedura di cui al precedente comma si applica anche nel caso di provvedimento di revoca di cui all'art. 3 del presente decreto. 6. L'organismo autorizzato di cui al comma 4 cessera' dal suo incarico di controllo alla data di pubblicazione dell'eventuale provvedimento di autorizzazione al consorzio di tutela.