Art. 4.
                       Effettuazione controlli

  1.  I partecipanti alla filiera produttiva che intendono utilizzare
una  specifica  menzione distintiva di qualita' e tracciabilita' sono
sottoposti   al  controllo  del  consorzio  di  tutela  appositamente
incaricato ai sensi dell'art. 2.
  2.  I  costi  derivanti  dall'attivita'  di  controllo sono posti a
carico  di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione
ai quantitativi controllati.
  3.  Le  tariffe  relative  ai  costi  sostenuti, poste a carico dei
soggetti  interessati  secondo  le  modalita' di cui al comma 2, sono
determinate   senza  alcuna  differenziazione,  fra  aderenti  e  non
aderenti al consorzio appositamente incaricato.
  4.  Qualora  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  nessun  consorzio  di tutela riconosciuto presenti
domanda  per  ottenere l'incarico di controllo, le regioni e province
autonome  d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali attivano le procedure per individuare un organismo pubblico
o  privato  cui  affidare  l'attivita' di controllo, con le modalita'
previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
  5.  La  procedura  di  cui al precedente comma si applica anche nel
caso  di  provvedimento  di  revoca  di  cui  all'art. 3 del presente
decreto.
  6.  L'organismo  autorizzato  di  cui  al  comma 4 cessera' dal suo
incarico  di  controllo  alla  data  di  pubblicazione dell'eventuale
provvedimento di autorizzazione al consorzio di tutela.