Art. 5. Vigilanza 1. I consorzi di tutela incaricati o gli organismi pubblici o privati autorizzati all'attivita' di controllo sono tenuti a trasmettere al Ministero e alle regioni o provincie autonome competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente. 2. La vigilanza sui consorzi di tutela e sugli organismi pubblici o privati autorizzati all'attivita' di controllo e' esercitata dal Ministero e dalle regioni o province autonome per le produzioni ricadenti nel territorio di propria competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio