Art. 5.
                              Vigilanza

  1.  I  consorzi  di  tutela  incaricati  o gli organismi pubblici o
privati   autorizzati   all'attivita'  di  controllo  sono  tenuti  a
trasmettere   al  Ministero  e  alle  regioni  o  provincie  autonome
competenti  entro il 31 gennaio di ciascun anno tutti i dati relativi
ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.
  2. La vigilanza sui consorzi di tutela e sugli organismi pubblici o
privati  autorizzati  all'attivita'  di  controllo  e' esercitata dal
Ministero  e  dalle  regioni  o  province  autonome per le produzioni
ricadenti nel territorio di propria competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 maggio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio