IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governoe ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri; Decreta: Art. 1. Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.