Art. 2.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative all'acquisto dei suddetti
titoli e' affidata alla Banca d'Italia.
  Sono  ammessi  a  partecipare  all'asta  competitiva  gli operatori
specialisti  in  titoli  di  Stato, di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
13 maggio  1999,  n.  219, che intervengono per conto proprio e della
clientela.