Art. 3.
  Le  offerte  di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre,
devono  contenere  l'indicazione del capitale nominale dei titoli che
essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo di un centesimo.
  Ciascuna  offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di
capitale  nominale; eventuali offerte di importo non multiplo di tale
importo minimo sono arrotondate per difetto.