Art. 3. Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo di tale importo minimo sono arrotondate per difetto.