Art. 7.
  Il   regolamento  dei  titoli  acquistati,  di  cui  al  precedente
articolo,  sara'  effettuato  il 22 giugno 2001 con le disponibilita'
del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso
la Banca d'Italia, denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato".
  A  tal  fine  il 22 giugno 2001 la Banca d'Italia, verso debito del
suindicato  "Fondo",  provvedera'  a  riconoscere agli operatori, con
valuta  stesso  giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai
prezzi  richiesti  dagli  operatori  e  con corresponsione di dietimi
d'interesse  per  centosettantadue  giorni relativamente al B.T.P. di
cui   alla   lettera   a)  dell'art.  1  del  presente  decreto,  per
centotredici  giorni  relativamente al B.T.P. di cui alla lettera b),
per novantanove giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera c)
e  per  ottantadue giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera
d) del decreto medesimo.
  Il  riconoscimento  delle somme avra' luogo tramite la procedura di
liquidazione titoli giornaliera.
  La    Banca    d'Italia   provvedera'   a   comunicare   la   somma
complessivamente  prelevata dal "Fondo", corrispondente all'ammontare
totale dei costi dell'operazione di acquisto.