Art. 7. Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sara' effettuato il 22 giugno 2001 con le disponibilita' del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". A tal fine il 22 giugno 2001 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato "Fondo", provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per centosettantadue giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per centotredici giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera b), per novantanove giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera c) e per ottantadue giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera d) del decreto medesimo. Il riconoscimento delle somme avra' luogo tramite la procedura di liquidazione titoli giornaliera. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal "Fondo", corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.