Art. 3.
                     Unita' per il monitoraggio
  1.  E'  istituita  una  Unita'  per il monitoraggio del processo di
implementazione della prestazione di MNP.
  2.  L'Unita'  per  il  monitoraggio  e'  composta da funzionari del
Dipartimento  regolamentazione,  Dipartimento  vigilanza e controllo,
Dipartimento  garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione
del Servizio per le tecnologie.
  3. L'Unita' di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione
delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, con particolare riferimento
al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalita' operative,
e  quello  di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento
dei  relativi  obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione
per le infrastrutture e le reti.
  4.  L'avvio di una "fase iniziale", entro il mese di novembre 2001,
che  comprende comunque tutte le funzionalita' del servizio operativo
di  MNP,  e' soggetta alle verifiche dell'Unita' per il monitoraggio.
Quest'ultima  verifica,  tra l'altro, la tempistica di avvio, nonche'
la   congruita'   delle   eventuali  soluzioni  tecniche  alternative
impiegate,   la  rispondenza  del  numero  minimo  delle  attivazioni
garantite all'effettiva domanda.
  5.  L'Unita'  per  il  monitoraggio puo' promuovere incontri con le
associazioni  portatrici di interessi generali, in particolare con le
associazioni  dei  consumatori, in merito alle problematiche inerenti
l'introduzione del servizio di MNP.
  6.  L'Unita'  per  il  monitoraggio  predispone un rapporto mensile
sullo  stato  di  avanzamento  delle  attivita'  e sulle segnalazioni
pervenute.   L'Unita'  stessa  predispone  altresi'  una  informativa
periodica pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
  7.  Il  Coordinatore  del  comitato  dei  dipartimenti,  sentiti  i
competenti  direttori,  provvede  agli atti e alle iniziative ai fini
dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.