Art. 3. Unita' per il monitoraggio 1. E' istituita una Unita' per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP. 2. L'Unita' per il monitoraggio e' composta da funzionari del Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione del Servizio per le tecnologie. 3. L'Unita' di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, con particolare riferimento al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalita' operative, e quello di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento dei relativi obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione per le infrastrutture e le reti. 4. L'avvio di una "fase iniziale", entro il mese di novembre 2001, che comprende comunque tutte le funzionalita' del servizio operativo di MNP, e' soggetta alle verifiche dell'Unita' per il monitoraggio. Quest'ultima verifica, tra l'altro, la tempistica di avvio, nonche' la congruita' delle eventuali soluzioni tecniche alternative impiegate, la rispondenza del numero minimo delle attivazioni garantite all'effettiva domanda. 5. L'Unita' per il monitoraggio puo' promuovere incontri con le associazioni portatrici di interessi generali, in particolare con le associazioni dei consumatori, in merito alle problematiche inerenti l'introduzione del servizio di MNP. 6. L'Unita' per il monitoraggio predispone un rapporto mensile sullo stato di avanzamento delle attivita' e sulle segnalazioni pervenute. L'Unita' stessa predispone altresi' una informativa periodica pubblicata sul sito web dell'Autorita'. 7. Il Coordinatore del comitato dei dipartimenti, sentiti i competenti direttori, provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.