Art. 4. Disposizioni finali 1. L'Autorita' determina con successivo provvedimento le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di MNP. 2. Entro il 30 settembre 2001, gli operatori mobili comunicano all'Unita' per il monitoraggio le condizioni relative alla "fase iniziale" di cui all'art. 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni mensili garantite durante tale fase. Il numero delle attivazioni e' progressivamente aumentato in base alla domanda e tenuto conto del contesto operativo, secondo le rilevazioni dell'Unita' per il monitoraggio. 3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata TIM), relativamente alle attivazioni della MNP agli utenti che chiedono il passaggio dal servizio TACS al servizio GSM ovvero UMTS, e' tenuta al rispetto delle condizioni di parita' di trattamento. A tal fine, tra l'altro, TIM assicura un numero di attivazioni mensili da TACS a GSM non superiore alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori. L'Unita' per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma. 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La presente delibera e' notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 7 giugno 2001 Il presidente: Cheli