Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1. L'Autorita' determina con successivo provvedimento le condizioni
applicabili all'offerta della prestazione di MNP.
  2.  Entro  il  30 settembre  2001,  gli operatori mobili comunicano
all'Unita'  per  il  monitoraggio  le  condizioni relative alla "fase
iniziale"  di cui all'art. 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni
mensili  garantite  durante tale fase. Il numero delle attivazioni e'
progressivamente  aumentato  in  base alla domanda e tenuto conto del
contesto   operativo,  secondo  le  rilevazioni  dell'Unita'  per  il
monitoraggio.
  3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata TIM), relativamente
alle  attivazioni della MNP agli utenti che chiedono il passaggio dal
servizio  TACS  al  servizio  GSM  ovvero UMTS, e' tenuta al rispetto
delle  condizioni di parita' di trattamento. A tal fine, tra l'altro,
TIM  assicura  un  numero  di  attivazioni  mensili da TACS a GSM non
superiore  alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori.
L'Unita' per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni
contenute nel presente comma.
  4.  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui al presente
provvedimento  comporta  l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
  La presente delibera e' notificata agli operatori mobili BLU, IPSE,
H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 7 giugno 2001
                                                 Il presidente: Cheli